Costituiscono motivo di esonero dalla presentazione del modello e, conseguentemente, escludono dal regime premiale
A differenza degli studi di settore, la sussistenza di una causa di esclusione dagli indici sintetici di affidabilità fiscale evita di dover allegare al modello REDDITI la comunicazione ISA. Unica eccezione per le imprese multiattività che conseguano ricavi superiori al 30% del totale dalle attività non incluse nell’ISA per l’attività prevalente, per le quali la presentazione del modello è funzionale alla sola acquisizione dati.
Si riepilogano le principali casistiche, tenendo conto anche dei chiarimenti forniti con le ultime circolari dell’Agenzia.
Per il periodo d’imposta in cui è iniziata, oppure cessata l’attività opera una causa di esclusione dagli ISA. La stessa si applica anche nei casi di:
– cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione (nel modello REDDITI dovrebbe essere indicato il codice di esclusione 1);
– prosecuzione di attività svolte da altri soggetti (ipotesi ricorrente in caso di operazioni straordinarie quando le parti si trovino singolarmente nelle condizioni di fine e inizio dell’attività nel periodo).
Non è applicabile agli ISA la disposizione (art. 10 comma 4 della L. 146/98) che assoggettava tali casistiche particolari ai vecchi studi di settore (circ. n. 17/2019, § 1.10).
Condizioni di non normale svolgimento dell’attività (indicate solo a titolo esemplificativo nelle istruzioni) possono determinare l’esclusione dagli ISA. Tale causa di esclusione opera per la società o l’impresa individuale che ha concesso in affitto l’unica azienda e ha effetto per tutte le annualità interessate dal contratto d’affitto (circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2019, § 2.2).
È riconducibile alla causa di esclusione per non normale svolgimento dell’attività determinata dalla modifica dell’attività esercitata in corso d’anno:
– la situazione dell’impresa che in un anno, ha svolto due attività e, nello stesso anno, ha cessato quella prevalente;
– la situazione dell’impresa che nel corso dell’anno inizia una nuova attività, che si aggiunge a quella già svolta, da cui si conseguono fin dal primo anno la maggior parte dei ricavi (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2019, § 2.3 e 2.4).
Affinché la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata costituisca causa di esclusione dall’applicazione degli ISA, le due attività non devono essere contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA.
Gli ISA non trovano applicazione se il reddito d’impresa o di lavoro autonomo è determinato con criteri forfetari. La previsione coinvolge, ad esempio:
– gli esercenti attività di agriturismo che applicano il regime speciale di determinazione del reddito di cui all’art. 5 della L. 413/91;
– gli esercenti attività agricole nei termini di cui agli artt. 56 comma 5 e 56-bis commi 1, 2 e 3 del TUIR, in quanto producono reddito d’impresa determinato con criteri forfetari;
– i soggetti in regime forfetario (L. 190/2014) o in regime di vantaggio (DL 98/2011);
– gli enti che applicano il regime forfetario previsto dalla L. 398/91;
– le società di persone, le srl e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola, che abbiano optato per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’art. 32 del TUIR.
Secondo le istruzioni alla compilazione dei modelli ISA, sono esclusi dagli indici i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata (codice di esclusione 6 nel modello REDDITI).
Tale causa di esclusione ricorre rispetto a una società tra geometri che esercita l’attività utilizzando il codice attività relativo alle attività tecniche svolte da geometri (modello ISA AK03U; circ. n. 20/2019, § 5.1).
Un altro caso è quello della STP tra commercialisti che produce reddito d’impresa. Il modello ISA AK05U, nonostante preveda, nel contesto delle modalità organizzative, lo svolgimento dell’attività in forma collettiva (società o associazione – cfr. quadro C, rigo 55”), non include lo specifico quadro per l’indicazione dei componenti di reddito d’impresa (quadro F), bensì il solo quadro per il reddito di lavoro autonomo (quadro G).
Pertanto, una STP tra commercialisti costituita, ad esempio, in forma di società in nome collettivo, la cui attività sia classifica con codice ATECO 69.20.11, potrà indicare la causa di esclusione dagli ISA nel modello REDDITI SP 2019 con codice 6.