Da rivedere l’intera serie di bilanci per garantirne la funzione informativa

Di Maurizio MEOLI

Il Tribunale di Napoli, nella sentenza 29 giugno 2018, solo recentemente edita, fornisce importanti chiarimenti in tema di bilancio e relativa impugnazione.

Per la redazione del bilancio di esercizio, innanzitutto, si ribadisce come debba tenersi conto anche dei principi contabili nazionali, elaborati dall’OIC, e dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, elaborati dallo IASB, i quali svolgono una funzione integrativa e interpretativa della disciplina del bilancio prevista dagli artt. 2423 e ss. c.c. (cfr. Trib. Prato 14 settembre 2012).

L’art. 2434-bis comma 1 c.c. – ai sensi del quale, “le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo” – chiarisce l’inutilità dell’impugnativa del bilancio precedente quando, nel frattempo, sia stato approvato quello successivo. L’art. 2434-bis comma 3 c.c., integrando il contenuto dell’art. 2377 comma 7 c.c. (secondo cui l’annullamento della deliberazione obbliga gli amministratori ad adottare i conseguenti provvedimenti, sotto la propria responsabilità) stabilisce, poi, che il bilancio nel corso del quale sia dichiarata l’invalidità di quello impugnato deve tenere conto delle ragioni di questa. La disciplina rispetta il principio di continuità dei bilanci, tale per cui l’organo gestorio è tenuto a rifare il bilancio impugnato (riavviando il procedimento di cui all’art. 2429 c.c.) e ad adeguare quello dell’esercizio durante il quale è intervenuta la decisione ai criteri e ai dettami indicati dalla sentenza.

Posto, inoltre, che la decisione di annullare una delibera di approvazione di bilancio possiede natura di accertamento (dell’illegittimità della decisione) e costitutiva (di rimozione del deliberato), l’impossibilità concreta di riconoscere effetti alle pronunzie di “primo grado” rese al riguardo la si rinviene dalla Cassazione n. 4522/2016, dove si afferma che non qualsiasi bilancio può essere influenzato (per il principio di continuità) dalla declaratoria di nullità o di annullamento di uno preesistente, quanto (quello impugnato e) quello relativo all’esercizio durante il quale tale pronunzia d’invalidità sia “divenuta definitiva”.

E allora, dichiarata nulla, o annullata, una delibera di approvazione del bilancio, per vizi di quest’ultimo, con sentenza passata in giudicato, il bilancio dell’esercizio nel corso del quale sia dichiarata l’invalidità di un precedente bilancio deve tenere conto delle ragioni di questa (ex art. 2434-bis comma 3 c.c.), e gli amministratori devono prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità (ex art. 2377 comma 7 c.c., richiamato dall’art. 2379 comma 4 c.c.). Si impone, cioè, non solo la modifica del bilancio dichiarato nullo o annullato e di quello relativo all’esercizio nel corso del quale le predette invalidità sono state pronunciate, ma anche la modifica dei bilanci relativi agli esercizi intermedi rispetto ai primi. È infatti reputato corretto ritenere che solo attraverso la ricostruzione di una sequenza completa di bilanci corretti possa dirsi garantita la funzione informativa del bilancio.

In via generale, poi, ai sensi dell’art. 2379 c.c., le delibere nulle possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse. Tale presupposto può essere considerato esistente tutte le volte in cui la parte sia in grado di ottenere un vantaggio apprezzabile dalla declaratoria di nullità, non necessariamente di rango patrimoniale. Riguardo al tema più specifico dell’interesse all’impugnativa di un bilancio, peraltro, la legittimazione all’impugnativa soggiace, sotto il profilo dell’interesse, a una prospettata lesione dell’aspettativa del socio a ricevere un’informativa corretta, veridica e completa, a prescindere dalle conseguenze patrimoniali che essa possa determinare.

A fronte di tutto ciò, ove, come nella specie, il bilancio in origine impugnato sia stato rettificato, e siano stati approvati i bilanci degli esercizi successivi, con relative ulteriori impugnazioni (anche di quello rettificato), non può ritenersi esistente un interesse alla decisione sulla prima impugnazione, giacché “altro” risulta il bilancio in origine impugnato.
Saranno, invece, le statuizioni adottate dai giudici con riferimento alla delibera rettificata (una volta passate in giudicato) che porteranno eventualmente effetti sul documento impugnato, su quelli intermedi e su quello redatto nell’esercizio in corso al momento della (irretrattabilità della) decisione giudiziale.

L’accertamento delle presunte violazioni circa la redazione del bilancio originariamente impugnato, invece, non può portare alcuna conseguenza pratica, perché in parte emendate e perché comunque riferite a un documento superato. Del resto, è lo stesso art. 2377 comma 8 c.c. a precisare che non può (più utilmente) proseguire il giudizio riguardante l’impugnativa di una deliberazione sostituita da altra in corso di lite (principio integrato dalle disposizioni più specifiche di cui all’art. 2434-bis c.c.).

Infine, poiché l’interesse ad agire, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame che al momento della decisione, se ne constata, nella specie, la sopravvenuta mancanza, con conseguente rigetto della domanda.