L’effetto sostanziale è lo stesso della revoca dei sindaci, con applicazione dell’art. 2400 comma 2 c.c.

Di Maurizio MEOLI

L’art. 2400 comma 2 c.c. – ai sensi del quale “i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato” – si applica anche nel caso di revoca non dei sindaci, ma della relativa delibera di nomina. A stabilirlo è il Tribunale di Milano con provvedimento del 24 maggio scorso.

La ricordata disciplina è posta a tutela dell’indipendenza dei sindaci. Si ritiene, inoltre, necessario che la delibera di revoca specifichi le circostanze e i fatti che integrino una o più delle “giuste cause” legittimanti la revoca, non potendosi rimettere alla successiva iniziativa processuale degli amministratori il dettaglio dei motivi posti alla base della decisione (cfr. Trib. Milano 11 luglio 1986 e Trib. Bologna 25 luglio 1997). Una volta che l’assemblea ordinaria abbia disposto la revoca per giusta causa, la relativa delibera deve essere rimessa al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Secondo la Cassazione n. 7264/1999, la revoca dei sindaci rappresenta una fattispecie complessa. L’approvazione del Tribunale, infatti, non è una semplice verifica formale della regolarità della delibera di revoca, ma costituisce atto di volontaria giurisdizione con il quale viene esercitato un controllo esteso al merito circa l’esistenza della giusta causa. Si tratta, più che di una condicio juris dell’efficacia giuridica della revoca, della fase necessaria e terminale di una vera e propria sequenza procedimentale preordinata alla produzione di tale effetto. In assenza di approvazione da parte del Tribunale, quindi, è esclusa anche l’impugnazione della delibera di revoca (cfr. anche App. Milano 8 novembre 1996). Alla pronuncia dell’Autorità giudiziaria viene, quindi, riconosciuta portata costitutiva e non meramente dichiarativa.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Milano, l’assemblea di una srl non obbligata alla nomina di un organo di controllo (o di un revisore) provvedeva, in data 12 luglio 2018, alla nomina del sindaco unico e del suo supplente. Successivamente, però, constatata la mancanza dei quorum statutari richiesti per la delibera in questione, la società, in data 26 ottobre 2018, revocava la stessa e richiedeva l’intervento del Tribunale per la relativa approvazione ex art. 2400 comma 2 c.c.

Il giudice milanese sottolinea come la revoca della delibera di nomina del sindaco unico e del suo supplente produca l’effetto sostanziale della revoca dei nominati e, quindi, richieda l’approvazione del Tribunale. A fronte di ciò, si ritiene che la revoca della delibera di nomina debba essere approvata, essendo giustificata dalla contrarietà alla legge della prima delibera, adottata in assenza dei quorum statutari richiesti; circostanza che rende la stessa annullabile. Il sindaco unico ed il suo supplente, di conseguenza, si reputano legittimamente revocati.

In ordine a tale decisione appare importante sottolineare taluni profili. Innanzitutto, dipendendo la revoca della deliberazione di nomina dal vizio ricordato (mancanza dei quorum statutari), l’assemblea della srl avrebbe anche potuto, nel disporre la revoca della sua precedente decisione, mantenere la nomina dei sindaci per mezzo del rinnovo della stessa nel rispetto delle indicazioni statutarie.

La decisione, inoltre, sembra riconoscere rilievo, in assenza di specifiche puntualizzazioni statutarie, al rinvio alla disciplina del collegio sindacale di spa, di cui all’art. 2477 comma 4 c.c., anche nel caso di nomina facoltativa dell’organo di controllo unipersonale (cfr. la circ. Confindustria n. 19510/2012).

Da essa, infine, emergono situazioni non in linea con il parere n. 0180772/2012 del Ministero dello Sviluppo economico, secondo il quale, sia in caso di nomina volontaria dell’organo di controllo monocratico, sia in caso di nomina obbligatoria, quest’ultimo dovrebbe essere composto solo da un membro effettivo, non risultando prevista la nomina di sindaci supplenti (in tal senso appare orientata anche la prevalente dottrina). Inoltre, prosegue il MISE, anche tenuto conto del principio di tipicità che regola, ai sensi dell’art. 2188 c.c., le iscrizioni nel Registro delle imprese, “potrebbe” ritenersi che tale nomina del supplente non solo non debba reputarsi necessaria, ma non possa essere prevista neppure in via facoltativa.

In tale ottica – precisa il parere del Ministero dello Sviluppo economico – eventuali previsione dell’atto costitutivo di nomina di sindaci supplenti del sindaco unico effettivo sarebbero da considerare “tamquam non esset” ai fini dell’iscrizione nel Registro. Sulla base di tale indicazione, quindi, a fronte della richiesta di iscrizione di srl recanti previsioni di nomina di sindaci supplenti dell’organo di controllo monocratico, i Conservatori sembrano autorizzati, da un lato, a procedere all’iscrizione delle srl, dall’altro, a respingere, con provvedimento di rifiuto parziale, le previsioni di sindaci supplenti.

Tale interpretazione, peraltro, è contestata dalle Linee guida per il sindaco unico predisposte a dicembre 2015 dal CNDCEC, secondo le quali, benché non prevista dalla legge, la nomina del sindaco supplente potrebbe essere legittimamente prevista dall’atto costitutivo.