L’IVA è applicata sull’intero corrispettivo, senza dedurre la detrazione

Di Silvia LATORRACA

L’art. 14 comma 3.1 del DL 63/2013 prevede la possibilità, da parte del soggetto avente diritto alla detrazione per le spese sostenute in relazione a determinati interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della stessa, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di “sconto sul corrispettivo” dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi di riqualificazione energetica e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta.

Le modalità di rilevazione contabile dello sconto sono in larga parte assimilabili a quelle previste in caso di cessione del credito corrispondente alla detrazione ex art. 14 commi 2-ter e 2-sexies del DL 63/2013, fatte salve alcune specificità della fattispecie.
Va da sé che lo sconto sul corrispettivo può essere applicato soltanto dai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolabili, mentre rimangono giocoforza esclusi i soggetti diversi dai fornitori.

Il provv. dell’Agenzia delle Entrate n. 660057/2019, che ha dettato le relative disposizioni attuative, ha stabilito che l’importo dello sconto praticato:
– è pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante;
– non riduce l’imponibile IVA;
– è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati quale sconto praticato ex art. 14 comma 3.1 del DL 63/2013 (conv. L. 90/2013).

In sostanza, l’IVA deve essere applicata sull’intero corrispettivo, senza dedurre l’importo relativo alla detrazione.
Tuttavia, il beneficiario della detrazione non corrisponde al fornitore l’intero ammontare, ma effettua un pagamento parziale del corrispettivo, trattenendo l’importo relativo alla detrazione. Il credito d’imposta viene attributo al fornitore a parziale pagamento del corrispettivo stesso.

Sotto il profilo procedurale, il provvedimento stabilisce che:
– il soggetto avente diritto alla detrazione deve comunicare (entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e comunque a decorrere dal 16 ottobre 2019) all’Amministrazione finanziaria i dati dell’opzione, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure compilando l’apposito modello (allegato al provvedimento) da presentare agli uffici dell’Agenzia oppure da inviare tramite PEC;
– il mancato invio della comunicazione rende inefficace l’opzione;
– il fornitore deve confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Tanto premesso, per quanto attiene al beneficiario dell’agevolazione, nell’esercizio di sostenimento della spesa, lo stesso rileva ordinariamente l’operazione per il suo intero ammontare (in particolare si rileva il costo e il debito verso il fornitore) e il relativo pagamento parziale del corrispettivo (storno di parte del debito).

A seguito della conferma, da parte del fornitore, dell’esercizio dell’opzione e dell’attestazione dell’effettuazione dello sconto (di cui il beneficiario dovrebbe avere notizia tramite la propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ancorché non sia espressamente previsto dal provv. n. 660057/2019), il beneficiario dovrebbe stornare il residuo debito verso il fornitore, rilevando in contropartita un componente positivo di reddito, che, ove riguardi interventi sui beni strumentali, dovrebbe configurare, dal punto di vista contabile, un contributo in conto impianti.

Tale interpretazione sembra confermata dal tenore letterale della norma, che fa espressamente riferimento alla possibilità di optare per un “contributo” di ammontare pari alla detrazione sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
Ove tale impostazione fosse accolta, il contributo (documento OIC 16):
– potrebbe essere rilevato a Conto economico nella voce “A.5 – Altri ricavi e proventi” e rinviato per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi (metodo indiretto);
– potrebbe essere portato in riduzione del costo delle immobilizzazioni cui si riferisce (metodo diretto).

Specularmente, il fornitore che applica lo sconto rileva ordinariamente l’operazione per il suo intero ammontare (in particolare si rileva il ricavo e il credito verso il cliente). Al momento del pagamento parziale del corrispettivo, il credito viene in parte stornato.

Qualora il pagamento sia effettuato mediante bonifico e, quindi, sia applicata la ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari ex art. 25 del DL 78/2010, al momento dell’accredito da parte della banca, il fornitore rileva l’incasso al netto della ritenuta subita.
A seguito della visualizzazione del credito d’imposta che gli è stato attribuito nel suo Cassetto fiscale e della relativa conferma, il fornitore rileva contabilmente il credito verso l’Erario e, in contropartita, storna il residuo credito verso il cliente.