I benefici del regime premiale sono revocabili a seguito della rideterminazione dell’ISA con dati corretti

Di Paola RIVETTI

Con la circolare n. 20, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull’applicazione degli ISA per il periodo 2018, formulando risposte specifiche a quesiti che sono pervenuti dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali in occasione di incontri e convegni sulla materia, che si sono svolti nei mesi di giugno e luglio 2019.
Una serie di quesiti riguarda le segnalazioni di anomalia rispetto ad alcuni indicatori a fronte di realtà economiche “normali”.

In merito all’indicatore “Incidenza dei costi residuali di gestione”, calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali, è stato precisato che l’informazione indicata nel campo 9 del rigo F23 “di cui oneri per imposte e tasse” dei modelli ISA è esclusa dall’ammontare dei costi residuali considerati per il calcolo dell’indicatore. Tale circostanza, frequentemente, nella pratica genera l’anomalia dell’indicatore. L’Agenzia non indica soluzioni per sanare tale condizione, limitandosi a precisare che l’informazione relativa agli oneri per imposte e tasse è stata richiesta nei modelli ISA 2019 al fine di tenerne conto nelle successive evoluzioni degli ISA.

È rimandata alla prossima evoluzione dell’ISA AG61U – Intermediari del commercio anche la valutazione circa l’inserimento di un campo in cui indicare separatamente le deduzioni forfetarie per spese non documentate, di cui all’art. 66 comma 4 del TUIR, al fine di costruire l’indicatore sui costi residuali di gestione al netto di tale componente (anch’esso tra i possibili responsabili di anomalie nell’indicatore).

Vengono segnalati esiti di anomalia anche rispetto:
– all’indicatore “Analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti” negli ISA relativi a società di persone, nelle quali i soci rivestono il ruolo di amministratori, ma non prestano la loro attività in modo continuativo nell’impresa;
– all’indicatore “Copertura delle spese per dipendente”, specie in alcune realtà imprenditoriali in cui la ridotta dimensione della struttura aziendale impedisce all’imprenditore di ridurre il proprio personale dipendente a sacrificio dei margini di reddito (situazioni sintomatiche di condizioni di marginalità economica).
In tali situazioni, occorre fare una segnalazione nel campo “Note aggiuntive” indicando le cause per cui si ritiene sia stata generata l’anomalia, anche se il risultato finale dell’ISA rimane invariato.

Viene precisato il funzionamento dell’indicatore “Corrispondenza del numero totale di incarichi con il modello CU” che confronta il numero totale di incarichi indicati nel modello ISA con il numero delle Certificazioni Uniche nelle quali il contribuente risulta “percipiente” di somme imponibili indicate dal sostituto d’imposta nel prospetto “Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi” (dato precalcolato ISA modificabile). L’indicatore è valorizzato negativamente quando il numero totale di incarichi dichiarati nel modello ISA risulta inferiore rispetto al numero totale di incarichi desunto dalle CU. Conseguentemente, nel caso in cui il numero di incarichi indicati nel modello ISA sia superiore al numero delle CU nelle quali il contribuente risulta percipiente di somme imponibili, l’indicatore non è attivo.

Se, ad esempio, l’attività viene svolta con 8 incarichi nei confronti di 5 soggetti privati (nessuna CU) e 3 incarichi nei confronti di un soggetto tenuto al rilascio della CU (1 CU), il numero di incarichi da indicare nel modello ISA sarebbe pari a 11 e, essendo superiore al numero di CU (n. 1), l’indicatore di anomalia non si applicherebbe.

In merito al regime premiale, viene precisato che il riconoscimento dei benefici in base al punteggio di affidabilità è vincolato all’esito dell’applicazione degli ISA al momento della presentazione della dichiarazione entro i termini ordinari.
“In ogni caso, il raggiungimento di un livello di affidabilità idoneo all’ottenimento di benefici premiali deve ritenersi subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente ai fini dell’applicazione degli ISA siano corretti e completi. Invece, laddove il raggiungimento di una premialità sia l’effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti, non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio”.

Considerato che gli errori potrebbero non incidere sul punteggio finale o incidere in misura non significativa, i benefici del premiale dovrebbero essere disconosciuti, se, a seguito del ricalcolo dell’ISA con i dati corretti, il punteggio scenda al di sotto delle soglie minime richieste per i singoli benefici.