Il momento di acquisto dell’auto in uso promiscuo rileva per la deduzione

Il calcolo della «maggior parte del periodo d’imposta» deve tener conto di tale momento

Di Pamela ALBERTI

La lett. b-bis) dell’art. 164 comma 1 del TUIR dispone che i costi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta sono deducibili nella misura del 70% (senza applicazione dei limiti al costo fiscale previsti per i veicoli aziendali in genere).

Tale misura è quindi subordinata al rispetto del requisito dell’utilizzo promiscuo dell’auto da parte dei dipendenti “per la maggior parte del periodo d’imposta”.
In merito alle modalità di individuazione di tale periodo, l’Amministrazione finanziaria ha fornito in passato rilevanti chiarimenti, che si ritengono ancora oggi attuali.

Secondo la C.M. 10 febbraio 1998 n. 48 (§ 2.1.2.1), si considera dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo di imposta il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro.
In sostanza, riprendendo l’esemplificazione esposta nella citata circolare e adattandola al 2019, ove il periodo d’imposta di un’impresa vada dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019 (per un totale di 184 giorni) e l’acquisto dell’autovettura sia avvenuto il 1° settembre 2019, la condizione posta dalla norma può ritenersi soddisfatta allorché l’autovettura sia data in uso promiscuo al dipendente entro il 29 settembre 2019 (93 giorni al termine del periodo d’imposta).
Inoltre, sempre secondo la citata circolare, ai fini in esame non è necessario che l’uso promiscuo sia avvenuto in modo continuativo e che il veicolo sia stato utilizzato da un solo dipendente.

Con successiva C.M. 16 luglio 1998 n. 188 (§ 3) è stato altresì precisato che le spese e gli altri componenti negativi relativi ad un’autovettura acquistata da un’impresa nel corso del periodo d’imposta e successivamente data in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili per l’intero ammontare (ai sensi dell’allora art. 121-bis, comma 1, lettera a), numero 2; ora in misura pari al 70% ai sensi dell’attuale art. 164 comma 1 lett. b-bis) qualora detto bene sia concesso in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo decorrente dal momento dell’acquisto fino al termine del periodo d’imposta.

Al riguardo, la circolare riporta il seguente esempio:
– impresa con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
– acquisto dell’autovettura il 31 luglio (giorni residui alla fine del periodo d’imposta 153);
– concessione in uso promiscuo ai dipendenti il 16 ottobre (77 giorni al termine del periodo d’imposta).
In tal caso, secondo la circolare, il requisito in esame è soddisfatto.

In senso conforme si era espressa anche Assonime (circolare 9 febbraio 1998 n. 9), la quale aveva osservato che “naturalmente, qualora si sia in presenza di un veicolo di nuova acquisizione, la verifica della condizione suddetta dovrebbe essere logicamente condotta avendo riguardo al lasso di tempo intercorrente tra il momento di acquisizione del bene da parte dell’impresa e la chiusura del periodo d’imposta”.

Considerando, ad esempio, che l’acquisto dell’auto sia avvenuto il 2 settembre 2019, il periodo rilevante per la verifica del requisito della concessione in uso promiscuo per la “maggior parte del periodo d’imposta” va quindi dal 2 settembre al 31 dicembre 2019 (periodo pari a 120 giorni). Pertanto, per soddisfare la suddetta condizione, la concessione in uso promiscuo dovrebbe avvenire almeno per 61 giorni.

Resta fermo, in generale, che l’utilizzo promiscuo da parte del dipendente deve essere provato in base ad idonea documentazione che ne attesti con certezza l’utilizzo.

2019-09-06T09:24:38+00:00Settembre 6th, 2019|News|
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