Il ricorso non deve necessariamente essere proposto entro i sessanta giorni dalla comunicazione

Di Alfio CISSELLO

Le Sezioni Unite, con la nota sentenza 2 ottobre 2015 n. 19704, hanno sancito, tra l’altro, che l’art. 19 comma 3 del DLgs. 546/92, nella parte in cui sancisce che “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”, non osta ad affermare che, ricevuto l’estratto di ruolo, il contribuente possa, in quel momento, impugnare la cartella di pagamento (e quindi pure il ruolo) in precedenza non notificata.

Infatti, dopo la cartella di pagamento, il contribuente potrebbe non essere notificatario di ulteriori atti impugnabili, e venire immediatamente iscritto nel registro dei pubblici debitori.

Era stato altresì sostenuto che la mancata notifica della cartella comporta l’impossibilità circa il decorso dei sessanta giorni per la notifica del ricorso, che, in sostanza, potrà essere presentato non appena il contribuente è reso edotto della pretesa, ad esempio tramite il c.d. estratto di ruolo.

Tralasciando, in questa sede, eventuali osservazioni su quella che, prudenzialmente, può essere la condotta da tenere, non si condivide l’orientamento, comunque contrario alle Sezioni Unite, secondo cui il contribuente “deve” ricorrere entro sessanta giorni da quando ha avuto contezza della pretesa, pure se detta contezza è stata “ufficiosa”, e non “legale” (Cass. 30 maggio 2017 n. 13584).
Se la cartella non è notificata, non decorrono i sessanta giorni, che, semmai, decorreranno dal momento in cui il contribuente ne avrà “legale” conoscenza.

Questi principi sono stati ripresi e, in special modo, puntualizzati dalla Corte di Cassazione nella sentenza 20735 dello scorso 1° agosto.
I giudici hanno sancito che se viene omessa la notifica della cartella di pagamento, i sessanta giorni non possono decorrere da quando viene notificata la successiva comunicazione di iscrizione ipotecaria, siccome non si tratta di conoscenza legale della cartella.

Va detto che, per quanto emerge dal testo della sentenza, dalla comunicazione non si evinceva nemmeno il dettaglio degli addebiti, ma il principio sembra poter trovare applicazione generalizzata.

Solo, aggiungiamo noi, nel caso in cui alla comunicazione di iscrizione ipotecaria siano allegate sia le cartelle di pagamento sia le relate di notifica, si può sostenere che decorrano i sessanta giorni per ricorrere contro la comunicazione ipotecaria e/o contro la cartella di pagamento, sollecitandone la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto.

Nella fattispecie oggetto della sentenza, i sessanta giorni avrebbero potuto decorrere da quando l’agente della riscossione aveva prodotto le cartelle di pagamento al contribuente (fatto avvenuto in sede di opposizione agli atti esecutivi).

Senza contare, poi, che l’iscrizione ipotecaria, secondo la Cassazione, è un atto facoltativamente impugnabile (l’atto vero e proprio sarebbe l’effettiva iscrizione, Cass. 2 novembre 2017 n. 26129), dunque a maggior ragione è traballante asserire che, se la cartella non è notificata, il contribuente “debba” ricorrere nei sessanta giorni dalla comunicazione ipotecaria.