Lo stesso principio vale per l’appello, che può essere rinnovato

Di Alfio CISSELLO e Caterina MONTELEONE

Per effetto dell’art. 16 comma 5 del DL 119/2018, il processo tributario telematico è obbligatorio per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con atto notificato a far data dal 1° luglio 2019.
Invece, per gli atti ricevuti e già impugnati con ricorso o reclamo nel periodo antecedente al 1° luglio 2019 il difensore del contribuente può scegliere se avvalersi del processo telematico.

Alla luce di quanto esposto, è concreto il rischio di inammissibilità del ricorso o dell’appello notificato in modo cartaceo (quindi spedito a mezzo posta oppure consegnato alla controparte o all’ufficiale giudiziario) a far data dal 1° luglio 2019.
Si tratta, a ben vedere, di atto processuale da proporre entro termini decadenziali posto in essere tramite modalità assolutamente estranee al paradigma normativo.

Per coloro i quali avessero, per errore, utilizzato il canale cartaceo in luogo del telematico vi è però uno spiraglio, consistente nella rinnovazione del ricorso, rinnovazione che, naturalmente, deve avvenire entro gli ordinari termini di decadenza.
In merito all’appello, c’è un chiaro riferimento normativo. Ai sensi dell’art. 60 del DLgs. 546/92, “l’appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge”.
Da ciò, a contrario, si deduce che l’appellante, ove abbia notificato dallo scorso 1° luglio un appello cartaceo, può sanare il vizio riproponendone un altro (quindi notificandolo con PEC in nativo digitale e con firma digitale), qualora siano ancora pendenti i termini per l’impugnazione della sentenza e non sia ancora intervenuta la declaratoria di inammissibilità.

Attenzione, però: per consolidata giurisprudenza, il secondo appello deve, a pena di inammissibilità, essere presentato entro il termine “breve” decorrente dalla data di proposizione del primo, in caso di mancata notifica della sentenza (Cass. 26 luglio 2000 n. 9826 e Cass. SS.UU. 9 giugno 2016 n. 12084).

Esemplificando: sentenza depositata l’11 giugno 2019, termine lungo scadente il 13 gennaio 2020. Se l’appello inammissibile è notificato il 3 luglio 2019, il secondo va notificato entro il 2 ottobre 2019 (termine breve di 60 giorni decorrente dalla notifica del primo appello, considerato dalla giurisprudenza fatto equivalente alla notifica della sentenza) e non entro il 13 gennaio 2020 (termine lungo di sei mesi dal deposito della sentenza).
Facendo un altro esempio, sentenza depositata il 1° giugno 2019, notifica avvenuta il 10 giugno 2019, termine breve scadente il 9 settembre.
Se l’appello inammissibile è notificato il 3 luglio 2019, il secondo va notificato entro il 9 settembre.

Diverse volte la giurisprudenza ha sancito che anche il ricorso introduttivo può essere rinnovato per sanare un vizio che potrebbe condurre all’inammissibilità (Cass. 31 marzo 2008 n. 8234, Cass. 30 giugno 2010 n. 15441). Sempre che la rinnovazione, quindi la notifica a mezzo PEC del secondo ricorso, avvenga entro gli ordinari 60 giorni, comprendendo anche il periodo di sospensione feriale.
Potrebbe essere opportuno evidenziare, nel secondo ricorso/appello, che si tratta di un’impugnazione sostitutiva della prima, la cui legittimità è confermata dalla Cassazione.

In virtù delle considerazioni esposte, non dovrebbero emergere problemi di litispendenza, come ben messo in evidenza nella sentenza n. 15441 del 2010, in quanto il secondo ricorso annulla e sostituisce il primo, tant’è che è possibile anche “integrare” i motivi.