In fattura lo sconto sul corrispettivo non viene sottratto all’imponibile IVA

Stabilite le modalità di fatturazione e pagamento delle spese per interventi di riqualificazione energetica e antisismici per i quali si è esercitata l’opzione

Di Arianna ZENI

Il provv. Agenzia delle Entrate 31 luglio 2019 n. 660057 dà attuazione alle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell’art. 10 del DL 34/2019 (c.d. decreto “crescita”), che introducono una nuova modalità di trasferimento delle detrazioni fiscali spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici, e nel comma 3-ter dello stesso decreto, che prevede la possibilità di cedere la detrazione anche per alcuni interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis.

In luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici, infatti, il contribuente può optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto.
Lo sconto, in particolare:
– può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 e gli interventi antisismici di cui all’art. 16 del DL 63/2013;
– è di importo pari all’ammontare della detrazione spettante, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento;
– è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Come precisato dal provv. in commento, l’importo della detrazione spettante per gli interventi agevolati eseguiti deve essere calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dello sconto non corrisposto al fornitore (tale importo, infatti, consiste nella detrazione che viene ceduta e che deve essere considerata al fine della determinazione del limite massimo della detrazione o di spesa nel caso si tratti di interventi antisismici).

Nella fattura emessa a fronte dei suddetti interventi, lo sconto non viene sottratto all’imponibile IVA (§ 2.4 del provv. Agenzia delle Entrate n. 660057/2019).
Ad esempio, per lavori di riqualificazione energetica pari a 50.000 euro con IVA del 10% (in quanto eseguiti nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia) che consentono di fruire della detrazione del 65%, la fattura dovrà indicare:
– imponibile di 50.000 euro;
– l’IVA del 10% pari a 5.000 euro;
– lo sconto praticato ai sensi dell’art. 10 del DL 34/2019 pari a 35.750 euro (determinato calcolando la detrazione del 65% su 55.000 euro);
– totale fattura di 19.250 euro.

Il provv. n. 660057/2019, § 1.5, dispone che, a eccezione degli interventi di cui all’art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013 (si tratta degli acquisti di unità immobiliari ristrutturate, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, dalle imprese e situate nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 – c.d. “sismabonus acquisti”), i soggetti beneficiari delle detrazioni fiscali che intendono esercitare l’opzione devono pagare le spese relative agli interventi di cui agli artt. 14 e 16 dello stesso decreto mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

In generale, i soggetti non titolari di reddito d’impresa che intendono avvalersi del c.d. “ecobonus” non sono vincolati al pagamento delle spese a mezzo bonifico e possono farvi fronte anche tramite altre modalità (es. assegno bancario o postale). Nel caso gli stessi optino per lo sconto del corrispettivo, tuttavia, dalla lettura del provvedimento sembrerebbe che anche loro debbano provvedere al pagamento delle spese mediante bonifico agevolato.

2019-08-06T09:53:13+00:00Agosto 5th, 2019|News|
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