Contribuenti senza proroga alla cassa entro il 31 luglio

Versamenti con la maggiorazione dello 0,4%, salvo i soggetti IRES che hanno approvato il bilancio 2018 a giugno o luglio

Di Massimo NEGRO

Entro mercoledì prossimo, 31 luglio 2019, i contribuenti che non possono beneficiare della proroga stabilita in sede di conversione del decreto “crescita” devono provvedere a effettuare i versamenti del saldo 2018 e del primo acconto 2019 derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA.

Con l’art. 12-quinquies, commi 3 e 4 del DL 30 aprile 2019 n. 34, convertito nella L. 28 giugno 2019 n. 58, è stata infatti disposta la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, a favore dei soggetti che:
– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro;
– partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
La ris. Agenzia delle Entrate 28 giugno 2019 n. 64 ha chiarito che la proroga riguarda anche coloro che:
– applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 o il regime di vantaggio di cui all’art. 27 del DL 98/2011;
– determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
– dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

Per i soggetti che, invece, non possono rientrare nella proroga dei versamenti, rimangono fermi i termini ordinari:
– del 1° luglio 2019 (in quanto il 30 giugno era domenica), senza maggiorazione di interessi;
– ovvero del 31 luglio 2019, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Si tratta, ad esempio:
– delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
– dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
– dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569 euro;
– degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

Analogamente a quanto era stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate in relazione a pregresse proroghe riguardante i soggetti interessati dagli studi di settore (cfr. ris. 16 luglio 2007 n. 173 e 25 settembre 2013 n. 59), il differimento al 30 settembre 2019 dovrebbe applicarsi anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl artigiane o commerciali, interessate dalla proroga in esame, ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale”, in quanto dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata. Tuttavia, il differimento è limitato al versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono “ancorate” alle ordinarie scadenze, quindi devono essere versate entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.

Il versamento al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4% riguarda anche il diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese.

Se, invece, non è ancora stato versato il saldo IVA relativo al 2018, risultante dal modello IVA 2019, occorre applicare la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo e fino al 1° luglio (quindi l’1,6%) e l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente, per il periodo dal 2 al 31 luglio.

Il versamento entro il 31 luglio con lo 0,4% riguarda altresì i contribuenti che hanno presentato il modello 730/2019, ma che non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare i conguagli.

Il prossimo 31 luglio scade anche il termine per il versamento delle imposte da parte dei soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto 2018 a giugno 2019, in base a disposizioni di legge (es. art. 2364 comma 2 c.c.), ovvero a luglio 2019 in seconda convocazione, se non hanno i requisiti per beneficiare della proroga, ma senza la maggiorazione dello 0,4%; la scadenza per il versamento “maggiorato” sarà infatti il prossimo 30 agosto.

In caso di opzione per la rateizzazione ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, occorre infine tenere presente che, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni ai modelli REDDITI 2019, i contribuenti non titolari di partita IVA che versano con la maggiorazione dello 0,4% devono corrispondere, entro il 31 luglio, sia la prima che la seconda rata, senza applicazione degli interessi da rateizzazione.

2019-07-31T07:42:08+00:00Luglio 29th, 2019|News|
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