Non ancora applicabile l’esonero dal visto di conformità derivante dagli ISA

Di Mirco GAZZERA

Scade mercoledì 31 luglio 2019, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del DPR 542/99, il termine per la presentazione del modello TR al fine di chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA relativo al secondo trimestre 2019 (per approfondimenti sul tema si rimanda allo Speciale Eutekne.Info “Modello IVA TR”).

L’art. 38-bis comma 2 del DPR 633/72 prevede che il soggetto passivo possa ottenere il rimborso trimestrale del credito IVA, se di ammontare superiore a 2.582,28 euro, qualora sussista almeno uno dei seguenti presupposti:
– esercizio in via esclusiva o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni attive soggette a imposta con aliquota media, maggiorata del 10% (art. 3 comma 6 del DL 250/95), inferiore a quella mediamente applicata agli acquisti e alle importazioni;
– effettuazione di operazioni attive non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72, nonché di operazioni assimilate e intracomunitarie, in misura superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
– effettuazione di acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili IVA; in tal caso, il rimborso è limitato alla sola imposta assolta su detti acquisti;
– svolgimento dell’attività da parte di soggetto non residente che opera in Italia mediante un rappresentante fiscale di cui all’art. 17 comma 3 del DPR 633/72 o identificazione diretta di cui all’art. 35-ter del DPR 633/72;
– effettuazione, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato e per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni, di prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione ovvero prestazioni di servizi di cui all’art. 19 comma 3 lett. a-bis) del DPR 633/72.

In alternativa alla richiesta di rimborso, i soggetti passivi in possesso dei predetti requisiti possono utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione nel modello F24 anche con altri tributi, contributi e premi (art. 8 comma 3 del DPR 542/99).

Qualora sia chiesto il rimborso, in base all’art. 38-bis commi 3 e 4 del DPR 633/72, occorre distinguere i seguenti casi:
– rimborsi di ammontare pari o inferiore a 30.000 euro erogabili con la sola presentazione del modello IVA TR;
– rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro erogabili senza prestare garanzia, purché non si rientri in una delle ipotesi in cui la stessa è obbligatoria e siano adempiuti gli obblighi previsti (apposizione del visto di conformità o sottoscrizione dell’organo incaricato della revisione legale dei conti; conferma della sussistenza di alcuni requisiti soggettivi mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà);
– rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro erogabili prestando idonea garanzia, in quanto relativi a soggetti passivi che rientrano in una delle ipotesi in cui la stessa è obbligatoria (es. soggetti che esercitano un’attività d’impresa da meno di due anni diversi dalle start up innovative).

L’utilizzo del credito IVA trimestrale in compensazione “orizzontale” per un ammontare superiore a 5.000 euro annui richiede l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo incaricato della revisione legale dei conti (art. 10 comma 1 lett. a) n. 7 del DL 78/2009).

Con riguardo ai soggetti passivi che soddisfano i diversi livelli di affidabilità derivanti dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), l’art. 9-bis comma 11 lett. a) e b) del DL 50/2017 prevede l’esonero dall’apposizione del visto di conformità (o dalla prestazione della garanzia relativa ai rimborsi), per la compensazione o il rimborso di crediti IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui.
Il provv. Agenzia delle Entrate n. 126200/2019 riconosce il predetto esonero, fra l’altro, per l’utilizzo in compensazione e il rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2020, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018.
Seppure il modello IVA TR sia già stato adeguato per tenere conto del predetto esonero (si veda “Possibili i rimborsi per il Gruppo IVA” del 20 marzo 2019), quest’ultimo non appare applicabile, dunque, alle istanze presentate con riguardo ai crediti IVA trimestrali maturati nel 2019.

Si ricorda, infine, che l’art. 12-sexies del DL 34/2019 (conv. L. 58/2019) ha riconosciuto espressamente la cedibilità anche dei crediti IVA trimestrali, oltre che di quelli annuali. La modifica legislativa si applica ai crediti IVA dei quali è chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.