Per trasferire la detrazione al genitore dal reddito più alto rileva nella comparazione anche il reddito soggetto a sostitutiva al lordo dei contributi

Di Massimo NEGRO e Arianna ZENI

Nella risoluzione n. 69 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate affronta la problematica concernente la detrazione per figli a carico nel caso in cui uno dei due genitori abbia aderito al regime forfetario.

Per coloro che aderiscono al regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. regime forfetario) di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 23 dicembre 2014 n. 190, si ricorda, nell’ipotesi in cui, oltre al reddito d’impresa o di lavoro autonomo per il quale si aderisce al regime agevolato (assoggettato all’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell’IRAP pari al 15% o 5%), non vi siano altri redditi assoggettati a IRPEF, le uniche spese che possono essere dedotte dal reddito imponibile sono i contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge.

Le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR non possono essere fruite dal soggetto forfetario ove non vi siano altri redditi assoggettati a IRPEF.
I soggetti aderenti al regime forfetario non potranno più beneficiare, quindi (a meno che non vi siano altri redditi assoggettati a IRPEF):
– della detrazione spettante per il coniuge a carico ai sensi dell’art. 12 comma 1 lett. a) e b) e 4 del TUIR (che può variare da zero a 800 euro);
– della detrazione spettante per i figli a carico (compresi i figli riconosciuti nati fuori del matrimonio e i figli adottivi, affidati o affiliati) di cui alla lett. c) dell’art. 12 comma 1 del TUIR (che può variare da 950 a 1.220 euro per ciascun figlio non portatore di handicap o da 1.350 a 1.620 euro per ciascun figlio portatore di handicap, e che sono ulteriormente aumentate per i contribuenti con almeno quattro figli a carico);
– della detrazione spettante per gli altri familiari a carico (ad esempio, coniuge legalmente ed effettivamente separato, discendenti dei figli, genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle e nonni) di cui alla lett. d) dell’art. 12 comma 1 del TUIR (pari a 750 euro e che deve essere ripartita tra coloro che hanno diritto alla detrazione e che deve essere parametrata al relativo reddito complessivo).

Con riguardo alla sola detrazione spettante per i figli a carico, tuttavia, i genitori, per i quali la detrazione deve essere di norma ripartita nella misura del 50% ciascuno, possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione (per il 100%) al genitore con il reddito complessivo più elevato (la regola vale sia se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati, sia per genitori separati legalmente o divorziati, sia per i genitori non sposati. Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 16 marzo 2007 n. 15 § 1.4.5).

A questo punto, ci si chiede quale sia il “reddito complessivo” del genitore forfetario da porre a confronto.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, ai fini della comparazione del reddito più elevato richiesta dall’art. 12 comma 1 lettera c) del Tuir per stabilire quale genitore possa fruire della detrazione per figli a carico per l’intero importo, rileva anche il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva (forfetario), al lordo dei contributi previdenziali.

La conclusione cui giunge l’Amministrazione finanziaria si fonda sull’applicazione analogica della disposizione contenuta nel comma 75 dell’art. 1 della L. 190/2014 che, ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 comma 2 del TUIR, dispone che “rileva anche il reddito determinato ai sensi del comma 64”.

Tale estensione appare però opinabile. Il menzionato comma 75, infatti, richiama il solo comma 2 dell’art. 12 del TUIR, che riguarda la determinazione del limite di reddito complessivo di 2.840,51 euro per considerare i familiari fiscalmente a carico ed il reddito dei forfetari, proprio perché assoggettato ad imposta sostitutiva, si ritiene non possa concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente, in assenza di una espressa disposizione.