La precisazione dell’Agenzia delle Entrate risolve uno dei quesiti sollevati dalla nuova norma introdotta dalla legge di bilancio 2019

Di Anita MAURO

Gli eredi del defunto che subentrino mortis causa nei contratti di locazione aventi ad oggetto immobili commerciali stipulati dal defunto e già in corso, non possono optare per la cedolare secca su negozi e botteghe, prevista dalla legge di bilancio 2019, a meno che i contratti di locazione non giungano a scadenza o siano prorogati nel 2019. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 297, pubblicata ieri.

Si ricorda che l’art. 1 comma 59 della L. 30 dicembre 2018 n. 145 ha introdotto la possibilità di accedere alla cedolare secca del 21%, a determinate condizioni, per i contratti di locazione:
– relativi a negozi in categoria catastale C/1 e le relative pertinenze;
– di superficie fino a 600 metri quadrati (senza includere nel computo le pertinenze);
– stipulati nel 2019;
– tra soggetti che il 15 ottobre 2018 non avevano già in essere un contratto per lo stesso immobile, poi interrotto in anticipo.

Il caso esaminato dall’Agenzia riguardava il trasferimento mortis causa agli eredi del defunto di alcuni immobili commerciali, ricadenti (per categoria catastale e superficie) nella tipologia per cui la legge di bilancio ha ammesso la cedolare, dati in locazione, a suo tempo, dal defunto.
Come ricordato dall’Agenzia, in caso di morte del proprietario locatore, gli eredi subentrano nei contratti di locazione da questi stipulati e tale subentro va comunicato all’Agenzia delle Entrate.

Secondo l’Agenzia, per comprendere se gli eredi possono accedere alla cedolare secca sui contratti in cui subentrano, è necessario comprendere se l’opzione spettasse al defunto cui essi sono succeduti.
Atteso che i contratti in questione non sono stati stipulati nel 2019, l’Agenzia non ritiene sia possibile l’opzione.
In breve – sembra dire l’Agenzia – il subentro mortis causa nel contratto di locazione non configura una ipotesi di cessazione e nuova stipula del contratto di locazione, sicché, anche ove l’apertura della successione (ed il relativo subentro) sia avvenuto nel 2019, non consente l’opzione per i contratti di locazione commerciale.

Tuttavia – spiega l’Agenzia – ove uno di quei contratti di locazione giunga a scadenza naturale nel 2019, l’erede potrà optare per la cedolare anche in sede di eventuale proroga del medesimo contratto di locazione: “la proroga, agli effetti della disposizione in esame, si considera come se fosse un contratto di locazione stipulato nel corso del 2019”.
La precisazione risolve uno dei quesiti sollevati dalla nuova norma introdotta dalla legge di bilancio 2019.

Ci si era domandati, infatti, se il riferimento ai contratti di locazione di immobili commerciali “stipulati” nel 2019 consentisse l’opzione in relazione a contratti solo “prorogati” nel 2019.

Si pensi, ad esempio, al contratto di locazione 6+6 stipulato nel 2013 e che giunga a proroga nel 2019.
Ora, la risposta n. 297/2019 chiarisce che l’opzione per la cedolare secca è ammessa, ex art. 1 comma 59 della L. 145/2018, anche in caso di proroga, nel 2019, di contratti di locazione aventi ad oggetto immobili commerciali classificati in categoria C/1 (negozi o botteghe), di superficie non superiore a 600 mq.