Il Ministero dello Sviluppo economico chiede alle Camere di Commercio di sollecitare tali adempimenti

Di Edoardo MORINO

Il termine ultimo di cui potranno beneficiare le start up innovative, gli incubatori certificati e le PMI innovative già icritte nel Registro delle imprese per provvedere agli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge scadrà il 31 luglio 2019.
Ad affermarlo è il Ministero dello Sviluppo economico con la circolare del 15 luglio 2019 n. 3722/C.

Al riguardo, occorre ricordare che, a seguito delle modifiche apportate dal DL 135/2018 convertito, le start up innovative, gli incubatori certificati e le PMI innovative, nella fase successiva all’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’art. 25 comma 8 del DL 179/2012 (per le start up innovative e gli incubatori certificati) e di cui all’art. 4 comma 2 del DL 3/2015 (per le PMI innovative), devono:

– depositare presso l’ufficio del Registro delle imprese, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e, comunque, entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, la dichiarazione del rappresentante legale che attesti il mantenimento del possesso dei requisiti qualificanti. Viene fatta salva l’ipotesi – in cui l’onere deve essere espletato entro 7 mesi – del maggior termine nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 2364 comma 2 c.c., secondo cui lo statuto può prevedere, ai fini della convocazione dell’assemblea, un maggior termine rispetto a quello massimo di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società;

– aggiornare o confermare – nel caso non vi siano aggiornamenti da segnalare – almeno una volta all’anno, in corrispondenza dell’attestazione del mantenimento del possesso dei requisiti qualificanti, direttamente mediante la piattaforma informatica startup.registroimprese.it, le informazioni di cui all’art. 25 commi 12 e 13 del DL 179/2012 (per le start up innovative e gli incubatori certificati) e di cui all’art. 4 commi 2 e 3 (per le PMI innovative), presentate nella domanda di iscrizione nella sezione speciale.
Questo è quanto stabiliscono l’art. 25 commi 15 e 17-bis del DL 179/2012 (per le start up innovative e gli incubatori certificati) e l’art. 4 commi 6 e 6-bis del DL 3/2015 (per le PMI innovative).

In virtù di tali disposizioni, le start up innovative, gli incubatori certificati e le PMI innovative già iscritte nella sezione speciale avrebbero dovuto provvedere agli adempimenti appena indicati, salva l’ipotesi del maggior termine di cui all’art. 2364 comma 2 c.c., entro il 30 giugno 2019, cioè entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio. Restano escluse le società costituite nell’anno 2019 o verso la fine dell’anno 2018 che, in sede di costituzione, abbiano previsto un primo esercizio ultrannuale.

Il Ministero dello Sviluppo economico, tuttavia, riporta che solo il 64,5% delle start up innovative e il 69,8% delle PMI innovative già iscritte hanno provveduto in tal senso.

Il Ministero, inoltre, sottolinea che la cancellazione d’ufficio delle start up innovative e degli incubatori certificati, nonché delle PMI innovative, dalla sezione speciale del Registro delle imprese – con mantenimento della sola iscrizione nella sezione ordinaria e conseguente perdita della possibilità di fruire della disciplina di favore – è disposta (per le start up innovative e gli incubatori certificati dall’art. 25 comma 16 del DL 179/2012 e per le PMI innovative dall’art. 4 comma 7 del DL 3/2015), oltre che per la perdita dei requisiti qualificanti, per il mancato deposito della dichiarazione di perdurante sussistenza dei requisiti qualificanti.

Onde evitare che le Camere di Commercio debbano procedere alla cancellazione d’ufficio in ipotesi di inadempimento dovuto probabilmente alla mancata conoscenza della nuova disciplina, il Ministero ritiene necessario interpretare “eccezionalmente” le norme sopra richiamate nel senso che il termine ultimo per provvedere agli adempimenti pubblicitari da esse previsti scadrà per tutte le società interessate, a prescindere dalle modalità di approvazione del bilancio, il 31 luglio 2019, ossia 7 mesi dopo la chiusura dell’esercizio; scadenza, quest’ultima, che il legislatore ricollega alla più volte citata ipotesi del maggior termine di cui all’art. 2364 comma 2 c.c.

Deve, pertanto, essere sospesa qualsiasi iniziativa intrapresa nei confronti di società tenute ad approvare il bilancio entro il termine “ordinario” di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Infine, il Ministero richiede alle Camere di Commercio di sollecitare tali adempimenti ricorrendo a strumenti di comunicazione idonei a colmare eventuali lacune informative.