Nonostante le modifiche introdotte dalla legge di conversione del decreto «crescita» potrebbero crearsi comunque distorsioni del mercato
In luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici il contribuente può optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto (si veda “Lavori antisismici e di riqualificazione energetica con sconto sul corrispettivo” del 7 maggio 2019).
La novità è contenuta nell’art. 10 commi 1 e 2 del DL n. 34/2019 (c.d. decreto “crescita”) e si va ad affiancare alla possibilità, per i soggetti beneficiari delle agevolazioni, di cedere il credito corrispondente alla detrazione fiscale alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati.
In sede di conversione del decreto in commento è stata inserita la disposizione che consente al fornitore che ha effettuato gli interventi di cedere a sua volta il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Questi ultimi, tuttavia, non possono cedere ulteriormente il credito.
Rimane in ogni caso esclusa la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.
Con questa norma anche le piccole/medie imprese esecutrici dei lavori, che altrimenti non si potrebbero permettere di recuperare in cinque anni l’ammontare dello sconto praticato, hanno qualche possibilità in più per poter “competere” da questo punto di vista con le imprese di grandi dimensioni.
Con riguardo al testo originario dell’art. 10 del DL n. 34/2019 (ante modifiche della legge di conversione), ovverosia prima che fosse prevista la possibilità da parte del fornitore di cedere ulteriormente il credito, l’Antitrust (parere AS1592 del 17 giugno 2019, pubblicato nel Bollettino dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 1° luglio 2019 n. 26) aveva osservato che la formulazione della norma “appare suscettibile di creare restrizioni della concorrenza nell’offerta di servizi di riqualificazione energetica a danno delle piccole e medie imprese, favorendo i soli operatori economici di più grandi dimensioni”.
Il trasferimento della detrazione ai fornitori, osserva l’Antitrust, sarebbe fruibile soltanto dalle “imprese di grande dimensione, che risultano le uniche in grado di praticare gli sconti corrispondenti alle detrazioni fiscali senza confronti concorrenziali, potendo compensare i correlativi crediti d’imposta in ragione del consistente volume di debiti fiscali, godendo anche di un minor costo finanziario connesso al dimezzamento da dieci a cinque anni del periodo di compensazione del credito d’imposta”.
Non essendo prevista la facoltà di successiva cessione del credito da parte del fornitore degli interventi, infatti, il nuovo meccanismo sarebbe precluso “alle PMI che operano nel mercato della riqualificazione energetica, non disponendo esse della capienza fiscale necessaria per poter compensare i crediti d’imposta acquisiti” e verrebbe introdotta una discriminazione tra operatori concorrenti che avvantaggiano le imprese di grandi dimensioni e con maggiore capacità finanziaria.
Le dinamiche del mercato, inoltre, sarebbero distorte per via del fatto che si restringe l’offerta per i consumatori finali.
Seppur in sede di conversione del DL n. 34/2019 la norma contenuta nell’art. 10 in commento sia stata modificata come richiesto dall’Antitrust, non sembrano totalmente risolte le criticità sollevate dal Garante.
I fornitori che hanno eseguito gli interventi, infatti, possono, a loro volta, cedere il credito soltanto ai propri fornitori di beni e servizi (a questi ultimi, peraltro, è preclusa la possibilità di cedere ulteriormente il credito).
La cessione della detrazione, quindi, potrebbe essere realmente ammessa soltanto nel caso in cui il fornitore del fornitore che ha eseguito gli interventi sia un’impresa di grandi dimensioni con le capacità finanziarie per poter accettare il credito.