In primis la sospensione opera per ricorsi, anche soggetti a mediazione, e appelli

Di Alfio CISSELLO

L’art. 1 della L. 742/69 stabilisce che i termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno. Tale regola non soffre deroga per i termini processuali che caratterizzano il processo tributario, a condizione che, naturalmente, si tratti di termini processuali, quindi, sintetizzando, dal termine per la notifica del ricorso in avanti.

Così, a titolo esemplificativo, soggiacciono alla sospensione feriale:
– il termine per il ricorso giurisdizionale, di 60 giorni dalla ricezione dell’atto ex art. 21 del DLgs. 546/92 (non ha rilevanza il fatto che, essendo l’atto impugnato del valore sino a 50.000 euro, il processo sia soggetto alla fase di mediazione, in quanto l’atto con cui si impugna il provvedimento impositivo è pur sempre un ricorso);
– il termine dilatorio di 90 giorni entro cui, notificato il ricorso per le cause di valore sino a 50.000 euro, va conclusa la mediazione o accolto il reclamo, ex art. 17-bis del DLgs. 546/92;
– il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente/appellante, di 30 giorni dalla notifica del ricorso ex art. 22 del DLgs. 546/92;
– il termine per l’appello incidentale, di 60 giorni dalla ricezione dell’appello principale, ex art. 54 del DLgs. 546/92.

Di conseguenza, se un avviso di accertamento viene ricevuto il 15 luglio 2019, il termine per il ricorso scade il 14 ottobre.
Invece, se la notifica cade nel mese di agosto (nel senso che l’atto, ancorché spedito prima, viene ricevuto dal contribuente in agosto), il termine coincide con il 30 ottobre.

Lo stesso vale per i termini a mesi, come il termine lungo di impugnazione della sentenza (art. 327 del codice di procedura civile) e il termine di riassunzione in rinvio (art. 63 del DLgs. 546/92), rispettivamente, di sei mesi dal deposito della sentenza che si intende impugnare o della sentenza di cassazione con rinvio.
Se la sentenza della Provinciale viene depositata in agosto, il termine per l’appello scade il 2 marzo 2020.
Per contro, se la sentenza viene depositata il 24 luglio, il termine scade il 24 febbraio 2020.

La sospensione non opera per la fase cautelare (quindi sia per la richiesta di sospensione dell’atto impugnato, che della sentenza di primo o di secondo grado). In ragione di quanto detto, il contribuente può notificare il ricorso o l’appello celermente, confidando nel fatto che in agosto si potrà tenere l’udienza cautelare.
Ci sono, però, anche termini processuali a ritroso, in cui, peraltro, la legge processuale tributaria fa riferimento al carattere “libero” del termine.

In questa ipotesi, la sospensione comprime il termine per effettuare l’adempimento, quindi i difensori, sia della parte privata che della parte pubblica, devono prestare particolare attenzione, onde evitare di incorrere in decadenze.

Si tratta dei termini disciplinati dall’art. 32 del DLgs. 546/92, quindi del termine:
– per la produzione di documenti, di venti giorni liberi prima dell’udienza;
– per la produzione di memorie illustrative, di dieci giorni liberi prima dell’udienza;
– per la produzione di memorie di replica (eventualità circoscritta alla trattazione in camera di consiglio), di cinque giorni liberi prima dell’udienza.

La sospensione feriale, come anticipato, non allunga ma accorcia i tempi.
Pertanto, se l’udienza è stata fissata il 3 settembre, il termine ultimo per depositare le memorie è il 23 luglio, mentre per i documenti era il 12 luglio.