Non è possibile solo quando verrebbe aggirato il divieto di trasferimento al consolidato delle perdite fiscali pregresse ex art. 118 comma 2 del TUIR
In caso di partecipazione al consolidato fiscale nazionale, in base a quanto previsto dall’art. 96, comma 7 del TUIR, in vigore fino al 2018:
– l’eventuale eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo;
– se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta un risultato operativo lordo (ROL) capiente non integralmente utilizzato per la deduzione.
Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all’ingresso nel consolidato nazionale.
Attraverso questa disposizione, si consente ai soggetti partecipanti al consolidato fiscale di sfruttare, nell’ambito del gruppo, le eccedenze di ROL non utilizzate da una società per consentire la deduzione dal reddito complessivo di gruppo delle quote di interessi indeducibili di altre società con ROL “non capiente”.
La ris. Agenzia delle Entrate n. 67, pubblicata ieri, interviene sul trasferimento delle eccedenze di interessi passivi indeducibili ex art. 96 del TUIR al consolidato in presenza di perdite pregresse all’ingresso nel regime di tassazione di gruppo.
Secondo quanto chiarito in passato dalla circ. Agenzia delle Entrate 21 aprile 2009 n. 19 (§ 2.6), l’eccedenza di interessi passivi netti registrata da detta società (indeducibile su base individuale), che in altri casi potrebbe essere “liberata” a livello di gruppo, utilizzando il ROL “capiente” di un’altra società partecipante al medesimo regime, può essere portata in abbattimento del reddito complessivo del consolidato soltanto se e nella misura in cui la medesima società abbia evidenziato (rectius trasmesso al consolidato) un risultato imponibile almeno pari alla predetta eccedenza di interessi passivi netti indeducibili.
Diversamente, risulterebbe aggirato il divieto di trasferimento al consolidato delle perdite fiscali pregresse indicato dall’art. 118, comma 2 del TUIR.
Con la risoluzione in commento, l’Agenzia delle Entrate precisa che non si tratta di un principio di carattere generale, ma riguarda i casi in cui la società partecipante al consolidato abbia effettivamente la possibilità di utilizzare le perdite fiscali “pregresse” a scomputo del proprio reddito imponibile di periodo.
Tale aggiramento del divieto di utilizzo delle perdite fiscali formatesi ante consolidato non si verifica, invece, nel caso in cui la società consolidata, pur in presenza di perdite fiscali pregresse, consegua una perdita fiscale di periodo o chiuda l’esercizio a zero. In questi casi, la consolidata è legittimata a trasferire al consolidato tanto l’eventuale perdita fiscale di periodo quanto la quota di interessi passivi indeducibili.
Qualora la società che partecipa al consolidato realizzi un risultato di periodo positivo, è necessario considerare che l’aggiramento del divieto di trasferire al consolidato perdite fiscali pregresse si realizza solo nei limiti dell’ammontare delle predette perdite effettivamente scomputate in sede di determinazione del risultato netto individuale di periodo.
Pertanto, si devono sottrarre dall’ammontare di interessi passivi indeducibili da trasferire al consolidato le perdite fiscali pregresse utilizzate ad abbattimento del risultato individuale di periodo.
Si suggerisce il caso di una società con interessi passivi per 200 e ricavi per 40 e, quindi, un risultato civilistico consistente in una perdita per 160. Dal punto di vista fiscale, per effetto della totale indeducibilità degli interessi passivi, si realizza un imponibile per 40.
Aderendo al regime del consolidato fiscale, la società trasferisce al gruppo un reddito imponibile di 40 e interessi passivi per 200, con un effetto netto sull’imponibile di gruppo pari a -160.
Nella diversa ipotesi in cui, invece, la società abbia perdite fiscali pregresse all’ingresso al consolidato, la risoluzione in commento chiarisce che l’ammontare delle perdite pregresse utilizzate ad abbattimento del reddito di periodo deve essere sottratto dall’ammontare di interessi passivi indeducibili da trasferire.
Pertanto, ipotizzando che sempre la società con reddito imponibile di 40 possieda perdite pregresse all’ingresso nel consolidato per 50, utilizzabili nel limite dell’80% dell’imponibile (art. 84, comma 1, del TUIR):
– si abbatte il reddito per 32 (ossia, l’80% del suo ammontare) e si trasferisce al gruppo un imponibile positivo pari a 8;
– si trasferiscono al gruppo interessi passivi indeducibili su base individuale diminuiti dell’ammontare di perdite pregresse utilizzate ad abbattimento del proprio reddito (200-32) e, quindi, pari a 168.
L’effetto netto delle posizioni trasferite al gruppo (reddito imponibile pari a 8 e interessi deducibili dall’imponibile di gruppo per 168), anche in questo caso risulta pari a -160.