In base a quanto disposto dal DM 7 maggio 2019, per essere considerate ammissibili devono però rispettare determinate condizioni

Di Pamela ALBERTI

PMI innovative agevolate anche oltre dieci anni dalla prima vendita commerciale, ma nel rispetto di determinate condizioni. Lo prevede il DM 7 maggio 2019, recante le nuove disposizioni attuative degli incentivi fiscali per gli investimenti effettuati sia in start up innovative che in PMI innovative, disciplinati, rispettivamente, dall’art. 29 del DL 179/2012 e dall’art. 4 del DL 3/2015 (si veda “In Gazzetta le modalità attuative degli incentivi agli investimenti in start up e PMI innovative” del 6 luglio 2019).

Le nuove disposizioni attuative, si ricorda, si sono rese necessarie a seguito dell’introduzione a regime, a partire dal 2017, della disciplina di favore per i soggetti che investono in start up innovative e in PMI innovative, ad opera dell’art. 1 comma 66 della L. 232/2016, che ha modificato anche la misura di tali agevolazioni (si veda “Agevolazioni per investimenti in start up innovative con unica aliquota al 30%” del 7 novembre 2016).

In tale contesto, l’art. 1 comma 68 della L. 232/2016 aveva, tra l’altro, eliminato il comma 9-bis dell’art. 4 del DL 3/2015, il quale prevedeva che per le PMI innovative sul mercato da più di sette anni dalla prima vendita commerciale i predetti incentivi fiscali di cui all’art. 29 del DL 179/2012 si sarebbero dovuti applicare qualora la PMI avesse un piano di sviluppo dei prodotti, servizi o processi nuovi nel settore interessato.

Con riferimento ai soggetti beneficiari, il DM in commento dispone ora che si considerano “PMI innovative ammissibili” le PMI che rientrano nella definizione di PMI innovativa di cui all’art. 4 comma 1 del DL 3/2015 (anche non residenti in Italia purché in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia) e che ricevono l’investimento iniziale a titolo della misura anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro sette anni dalla loro prima vendita commerciale.

Il DM dispone altresì che le PMI innovative, dopo il periodo di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili in quanto ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita:
– fino a dieci anni dalla loro prima vendita commerciale, se attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;
– “senza limiti di età”, se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo a un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni.

Quanto alla “nuova” misura dell’agevolazione, il DM stabilisce che i soggetti passivi IRPEF possono detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a 1.000.000 di euro, in ciascun periodo d’imposta. Per i soci di snc e sas l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il suddetto limite si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.
I soggetti passivi IRES possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a 1.800.000 euro, per ciascun periodo d’imposta.

Il DM dispone altresì, confermando quanto previsto in precedenza, che tali agevolazioni spettano fino a un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15.000.000 di euro per ciascuna start up innovativa o PMI innovativa ammissibile. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo, rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start up innovativa o PMI innovativa ammissibile nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.

Si evidenzia che le disposizioni di cui al DM in commento si applicano, ai sensi dell’art. 7 del medesimo, in relazione agli investimenti effettuati nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, vale a dire dal 2017 per i soggetti “solari”. Tuttavia, considerando che per il 2019 è stato previsto dalla L. 145/2018 un aumento dal 30% al 40% dell’agevolazione – seppur subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea – le disposizioni in commento rileverebbero solo per il 2017 e il 2018.