Ciò per consentire la corretta applicazione del regime transitorio, che vale anche per gli utili distribuiti sulla base di delibere adottate fino al 2017
Attraverso l’art. 1 comma 999 ss. della L. 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), il legislatore ha riformato in modo significativo il regime dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, uniformando il trattamento dei dividendi e delle plusvalenze “qualificati” a quello delle analoghe componenti di natura non qualificata e prevedendone quindi la tassazione rispettivamente con ritenuta a titolo d’imposta o con imposta sostitutiva del 26%.
È però stata prevista un’apposita disciplina transitoria per cui, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 e formatesi con utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi le disposizioni del DM 26 maggio 2017.
In sintesi, l’obiettivo della riforma è quello di prevedere una sostanziale uniformazionetra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate per quanto riguarda i dividendi e le plusvalenze, fermo restando un periodo transitorio di cinque anni, in scadenza al 31 dicembre 2022, in cui i dividendi qualificati continuano a scontare il previgente regime impositivo.
Dal punto di vista letterale, la norma transitoria sembra prevedere l’applicazione della ritenuta del 26% anche per gli utili deliberati nel 2017 e percepiti nei periodi di imposta successivi.
In merito, la ris. Agenzia delle Entrate 6 giugno 2019 n. 56 ha precisato che, nonostante la norma faccia riferimento alle distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, sulla base di una interpretazione logico-sistematica della disposizione in commento, che il regime transitorio trovi applicazione per gli utili distribuiti anche sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017 (in questo senso, si era espressa anche la DRE Piemonte con la risposta all’istanza di interpello n. 901-498/2018).
In sostanza, solo gli utili prodotti dal 1° gennaio 2018 possono essere immediatamenteassoggettati al nuovo regime di ritenuta a titolo di imposta, mentre gli utili portati a nuovo da esercizi precedenti ancora per 5 anni continueranno a concorrere alla formazione del reddito complessivo IRPEF all’aliquota marginale del socio percettore secondo le percentuali del 40%, del 49,72% o del 58,14%.
In questo modo, dovrebbero essere salvaguardate le deliberazioni effettuate nel 2017, con materiale percezione dei dividendi nel 2018; del resto, esigenze di equità dovrebbero garantire una tutela particolare proprio a quei soggetti che hanno deliberato la distribuzione prima dell’entrata in vigore del nuovo regime (stabilita nel 1° gennaio 2018), e che per svariati motivi non hanno proceduto entro il 31 dicembre 2017 a eseguire la deliberazione attribuendo le somme, o i beni, ai soci.
Sempre la risoluzione n. 56/2019 ha chiarito che, per consentire la corretta applicazione del regime transitorio, la società emittente deve tenere separata evidenza delle riserve di utili prodotti nel “Prospetto del capitale e delle riserve” del quadro RS del modello REDDITI SC.
Prima dell’intervento della legge di bilancio 2018, il trattamento dei dividendi percepiti dalle società semplici era disciplinato dall’art. 47 comma 1 primo periodo del TUIR, il quale disponeva in sostanza che, fatti salvi i casi dei redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta (ritenuta che, però, non si applicava mai nei confronti di tali società), i dividendi percepiti dalle società semplici risultavano imponibili (e imputati per trasparenza ai soci), indipendentemente dall’entità della partecipazione detenuta:
– nel limite del 40%, se formati con utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
– nel limite del 49,72%, se formati con utili prodotti dopo l’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
– nel limite del 58,14%, se formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
In virtù dell’equiparazione del trattamento impositivo dei dividendi percepiti da persone fisiche in possesso di partecipazioni qualificate e non, la legge di bilancio 2018 ha abrogato il primo periodo del comma 1 dell’art. 47 del TUIR. È stata, quindi, eliminata la disposizione che prevedeva il concorso dei dividendi al reddito delle società semplici in misura parziale.
Sul punto, le istruzioni al quadro RL del modello REDDITI SP 2019 affermano che “con riferimento ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018, gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell’art. 73 del TUIR, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile per il loro intero ammontare”. Pertanto, secondo questa impostazione, a partire dal 2018 si applica la tassazione integrale degli utili percepiti dalle società semplici.