Lo schema di DLgs. antiriciclaggio prevede l’applicabilità dell’art. 23 del DLgs. 231/2007 anche per i clienti già acquisiti prima del 4 luglio 2017
Il recepimento della quinta direttiva antiriciclaggio è ormai imminente. Nella seduta dello scorso 1° luglio il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato in via preliminare il testo del decreto attuativo della direttiva 2018/843/Ue, che modifica nuovamente il DLgs. 231/2007, con risvolti di indubbio interesse anche per i professionisti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.
Rispetto alla bozza posta in pubblica consultazione nel mese di marzo, il testo approvato contiene alcune modifiche rilevanti anche con riferimento ai presupposti della adeguata verifica della clientela: in particolare, il restyling del quarto comma dell’art. 17 del DLgs. 231/2007 richiede una attenta riflessione.
Nel testo attualmente vigente, la norma recita: “I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l’adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente”.
Nella bozza di decreto sottoposta a pubblica consultazione tale testo era già stato integrato mediante aggiunta del seguente periodo: “In caso di clienti già acquisiti, i soggetti obbligati adempiono alle predette disposizioni in occasione dell’assolvimento degli obblighi prescritti dalla direttiva 2011/16/Ue e dalla pertinente normativa nazionale di recepimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale”.
Nella versione approvata in via preliminare dal CdM vengono ulteriormente precisati i riferimenti alla direttiva 2011/16/Ue, riguardante la cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che abroga la direttiva 77/799/Cee; peraltro, attesa la particolare natura della normativa richiamata, non è ben chiaro quale sia il presupposto dell’insorgere degli obblighi di adeguata verifica in capo ai soggetti obbligati.
Introducendo una ulteriore modifica rispetto al testo posto in consultazione, il legislatore specifica poi che l’adeguata verifica nei confronti dei clienti già acquisiti, già dovuta nel caso di modifica del livello di rischio, si rende necessaria anche in considerazione “di disposizioni di legge sopravvenute”.
La relazione illustrativa spiega che la variazione in questione deve intendersi riferita ai rapporti instaurati dai soggetti obbligati prima delle modifiche apportate dal DLgs. 90/2017 al DLgs. 231/2007, in un contesto ordinamentale in cui “nelle ipotesi di adempimento semplificato di adeguata verifica del cliente, dettagliatamente individuate dalla disposizione all’epoca vigente, i soggetti obbligati erano, di fatto, esonerati dall’adeguata verifica della clientela”.
La spiegazione fornita nella relazione illustrativa appare molto più ampia del dato testuale della norma.
Varrà ricordare, sul punto, che prima del 4 luglio 2017, data di entrata in vigore del DLgs. 90/2017, l’adeguata verifica semplificata era disciplinata dall’art. 25 del DLgs. 231/2007, che esonerava i destinatari della normativa antiriciclaggio – compresi i professionisti – dalla adeguata verifica di una serie di soggetti (per lo più intermediari creditizi o finanziari e società quotate su un mercato regolamentato), limitando gli obblighi alla semplice identificazione e alla verifica dell’identità e dell’esistenza del potere di rappresentanza.
La semplificazione operava, dunque, con riferimento alle altre attività in cui consta l’adeguata verifica (identificazione dell’eventuale titolare effettivo e verifica della sua identità, richiesta di informazioni su scopo e natura prevista della prestazione professionale, controllo costante nel corso della prestazione), che nei casi descritti non dovevano essere espletate. Addirittura, nemmeno l’identificazione e la verifica dell’identità erano richieste in caso di cliente-ufficio della P.A. ovvero istituzione od organismo che svolgesse funzioni pubbliche conformemente al trattato sull’Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato (art. 25 comma 3 del previgente DLgs. 231/2007).
Dal 4 luglio 2017, il nuovo art. 23 del DLgs. 231/2007 prevede che in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possano applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo della “estensione” e della “frequenza” degli adempimenti prescritti. In altre parole, anche in caso di adeguata verifica semplificata il professionista è comunque tenuto a porre in essere tutti i passaggi che connotano l’obbligo, in quanto la semplificazione non si traduce in alcun modo in una esenzione.
Nel contesto descritto andrebbe a questo punto ad innestarsi il nuovo quarto comma dell’art. 17, ribadendo espressamente l’applicabilità dell’art. 23 del DLgs. 231/2007 anche nei confronti dei clienti già acquisiti prima del 4 luglio 2017 e “censiti” secondo le modalità semplificate illo tempore previste.