L’interpello va, invece, presentato entro il 2 agosto per recepirne la risposta in dichiarazione

Di Luisa CORSO e Gianluca ODETTO

Le società che, per il periodo d’imposta 2018, applicano gli ISA e conseguono il livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9 possono fruire del beneficio dell’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica (art. 9-bis comma 11 del DL 50/2017 e provv. n. 126200/2019).
La causa di esclusione va verificata nel periodo d’imposta in cui ricorre lo status di società di comodo e deve essere indicata con il codice 11, relativo ai soggetti che applicano gli ISA per il periodo d’imposta 2018, nella casella 1 del rigo RS116 di REDDITI SC 2019 o del rigo RS11 di REDDITI SP 2019.

Diversamente, la sussistenza della causa di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica va verificata nel quinquennio di osservazione precedente. Si tratta, per le società che risultano in perdita sistematica nel periodo d’imposta 2018, del quinquennio 2013-2017; in tali periodi, continua a trovare applicazione la causa relativa agli studi di settore, posto che gli ISA operano dal periodo d’imposta 2018.

In altre parole, la società risultata in perdita sistematica nel periodo d’imposta 2018 può disapplicare la disciplina se in uno qualsiasi dei periodi compresi nel quinquennio 2013-2017 è risultata congrua e coerente ai fini degli studi di settore. Il provv. Agenzia delle Entrate 7 giugno 2019 n. 184656 ha, conseguentemente, adeguato le istruzioni ai modelli REDDITI SC ed SP che, prima dell’intervenuto correttivo, recavano un erroneo riferimento agli ISA anche in relazione al codice 11 da indicare nella casella 3 (causa di disapplicazione delle società in perdita sistematica).
Qualora non sia riscontrata la causa di congruità e coerenza rispetto agli studi di settore in uno dei periodi 2013-2017, la società in perdita sistematica può anche ottenere l’esonero dalle penalizzazioni ove, in esito al calcolo degli ISA per il periodo 2018, abbia conseguito il risultato richiesto (almeno pari a 9).

In mancanza di cause di esclusione o disapplicazione, potrebbe rendersi opportuna la presentazione dell’istanza di interpello, in alternativa alla disapplicazione mediante autovalutazione (fornendo relativa indicazione in dichiarazione dei redditi)

In tale contesto, va evidenziato come l’art. 4-bis comma 2 del DL n. 34/2019, conv. L. n. 58/2019, mediante modifica dell’art. 2 del DPR 322/98, ha disposto il differimento, a regime, del termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI dal 30 settembre al 30 novembre, per i contribuenti “solari” (e dalla fine del nono a quella dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”).
La modifica riguarda tutti i contribuenti e si applica già ai modelli REDDITI 2019, relativi al periodo d’imposta 2018, i quali non dovranno più essere presentati in via telematica entro il 30 settembre 2019, ma entro il 2 dicembre 2019 (il 30 novembre cade di sabato).

Lo slittamento del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi determina altresì l’allungamento delle tempistiche di presentazione dell’interpello.
Come tutti gli interpelli probatori, anche quello legato alla disapplicazione della disciplina delle società di comodo deve essere, infatti, presentato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; tuttavia, stante il periodo di risposta di 120 giorni concesso all’Amministrazione finanziaria, al fine di recepirne l’esito in dichiarazione, il termine ultimo di presentazione sarebbe il 2 agosto 2019 (calcolando a ritroso i 120 giorni che precedono la scadenza del 2 dicembre, come ammesso dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 81/2012, a rigore, il termine sarebbe da individuare nel 4 agosto, una domenica, ma, ove l’invio dell’istanza sia effettuato con mezzi diversi dalla PEC, risulta opportuno anticipare l’adempimento al primo giorno feriale precedente).

Il nuovo “termine” di presentazione dell’interpello risulta inoltre vantaggioso se si considera l’ulteriore circostanza che i software e le specifiche tecniche per il calcolo degli ISA sarebbero, in genere, già rilasciati a tale data, rendendo possibile avere contezza del risultato e della fruizione del regime premiale ISA o meno.

Da ultimo, si segnala che l’art. 12-quinquies commi 3 e 4 dello stesso DL 34/2019 convertito ha altresì disposto, a favore dei contribuenti che applicano gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro, la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA che scadono nel periodo dal 30 giugno 2019 al 30 settembre 2019 (possono beneficiare della proroga anche i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno 2019 per effetto della data di approvazione del bilancio o della data di chiusura del periodo d’imposta).

Risulta quindi ragionevole attendere una risposta in tempo utile per i versamenti, entro il 30 settembre, non solo per i soggetti che abbiano inviato l’istanza nel mese di maggio, ma anche per coloro che l’abbiano inviata a giugno, soprattutto se nella prima metà del mese.