Per lo «spesometro» il limite massimo di 1.000 euro si calcola per ciascun trimestre
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/2019, in materia di fatturazione elettronica, ha escluso il beneficio della disapplicazione o riduzione delle sanzioni, nel primo semestre 2019, per le violazioni relative alla presentazione del c.d. “esterometro”.
Per espressa previsione dell’art. 10 del DL 119/2018, infatti, la mitigazione del quadro sanzionatorio riguarda esclusivamente gli obblighi di emissione delle fatture in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015.
Si applica, pertanto, anche per il primo semestre 2019, il regime sanzionatorio ordinario stabilito, per la comunicazione transfrontaliera, a norma dell’art. 11 comma 2-quater del DLgs. 471/97 e pari a 2 euro per ciascuna fattura oggetto di violazione, nel limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.
La sanzione appena descritta è ridotta alla metà, nel limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, entro il medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Alcuni chiarimenti utili, contenuti nella circolare n. 14/2019, riguardano anche il regime sanzionatorio del c.d. “spesometro” (comunicazione dei dati delle fatture ex art. 21 del DL 78/2010, abolita dall’anno di imposta 2019), il cui ultimo adempimento era previsto per il 30 aprile 2019.
Stante la formulazione letterale della norma sanzionatoria relativa allo “spesometro” (art. 11 comma 2-bis del DLgs. 471/97) e l’intervenuta possibilità di presentare i dati su base semestrale (art. 1-ter del DL 148/2017), non era evidente se il limite massimo della sanzione (1.000 euro o 500 euro, a seconda dei casi) dovesse essere calcolato distintamente per ciascuno dei due trimestri oggetto della comunicazione ovvero se dovesse essere rapportato all’intero semestre.
Le norme relative ai termini di comunicazione consentivano, ad esempio, la trasmissione entro il 30 aprile 2019, dei dati riferiti sia al terzo che al quarto trimestre 2018.
Ai fini del computo della sanzione irrogabile e dell’eventuale ravvedimento applicabile, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/2019, ha adottato l’impostazione più ragionevole (si veda “Comunicazione dati fatture corretta entro 15 giorni con sanzione dimezzata” del 29 settembre 2018), specificando che il limite massimo della sanzione in esame “andrà comunque riferito a ciascun trimestre”.
La circolare fornisce anche alcuni esempi che possono risultare utili e di attualità, non essendo peraltro ancora decorso il primo termine per ravvedersi, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97, rispetto a errori e omissioni relativi al secondo semestre 2018.
Per tale periodo è, infatti, consentito il versamento della sanzione ridotta a 1/9 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il 29 luglio 2019 (90° giorno successivo al termine ultimo per effettuare la comunicazione, come stabilito dal DPCM 27 febbraio 2019).
Ipotizzando, ad esempio, l’omesso o errato invio dei dati di 1.100 fatture, di cui 600 riferite al terzo trimestre 2018 e 500 al quarto trimestre dello stesso anno, la sanzione dovrà tenere conto di entrambi i trimestri. L’importo totale della sanzione, originariamente pari a 2.200 euro (2 euro x 1.100 fatture), è ridotto a 2.000 euro (essendo stato raggiunto, per ciascuno dei due trimestri, l’importo massimo della sanzione di 1.000 euro). Il risultato a cui si perviene è il medesimo che si sarebbe raggiunto trasmettendo i dati delle fatture su base trimestrale.
Un altro esempio possibile riguarda il caso in cui il soggetto passivo abbia effettuato violazioni nell’invio dei dati di 1.100 fatture, di cui 800 relative al terzo trimestre e 300 al quarto trimestre.
In questa situazione il massimo della sanzione (1.000 euro) è raggiunto solo per il terzo trimestre, mentre nel quarto trimestre la sanzione è di 600 euro (2 euro x 300 fatture). Il totale della sanzione dovuta è, quindi, nel caso di specie, pari a 1.600 euro (importo risultante dalla somma di 1.000 euro per il terzo trimestre e 600 euro per il quarto).