Gli atti introduttivi dovranno essere notificati a mezzo PEC
Come previsto dall’art. 16 comma 5 del DL 119/2018, da oggi i difensori dovranno obbligatoriamente notificare gli atti introduttivi del processo tributario a mezzo PEC e le successive attività “di cancelleria” saranno poste in essere utilizzando i servizi resi disponibili sul portale della Giustizia tributaria.
Restano fuori dall’obbligatorietà le liti di valore fino a tremila euro, per le quali il contribuente potrà ancora scegliere di non avvalersi della difesa tecnica, non essendo cambiato l’art. 12 comma 2 del DLgs. 546/92. Per la determinazione del valore della lite rileva l’importo del tributo (e, quindi, non si considerano gli interessi e le sanzioni irrogate con l’atto impugnato); invece, se la controversia ha per oggetto esclusivamente l’irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Nel caso in cui il canale telematico non sia stato utilizzato nella fase sperimentale, si ritiene che un momento delicato del processo telematico tributario sia rappresentato dalla notifica dell’atto introduttivo, in quanto eventuali irregolarità potrebbero determinare pronunce di inammissibilità.
Nella fase della costituzione in giudizio e del deposito di atti o documenti, a seguito di alcuni interventi posti in essere anche successivamente alle criticità rilevate dai professionisti, il sistema “segnala” eventuali irregolarità impedendo la prosecuzione del deposito e permettendo al difensore di rendersi conto del difetto.
Tuttavia resta il problema degli “errori bloccanti”, i quali impediscono il deposito di atti (o documenti) nonostante la procedura si sia regolarmente conclusa con la trasmissione, poiché si tratta di errori relativi, ad esempio, a virus contenuti nei file inviati. Al riguardo, si ritiene auspicabile un intervento del legislatore che, con apposita norma, chiarisca che, nel caso in cui la comunicazione di mancato deposito venga ricevuta quando sono oramai decorsi i termini per il deposito, il difensore possa procedere alla “ritrasmissione”, magari introducendo una norma analoga a quella prevista per l’invio delle dichiarazioni “scartate” dal sistema. In caso contrario, si ritiene che il difensore possa presentare istanza di rimessioni in termini, senza rischiare l’inammissibilità; tuttavia, in considerazione della delicatezza della questione, sarebbe preferibile un intervento da parte del legislatore sulla questione.
Sono molte le iniziative prese sia per informare dell’obbligatorietà del processo tributario telematico, sia al fine di fornire strumenti utili per affrontare eventuali difficoltà nell’utilizzo del medesimo. Infatti, in vista dell’obbligatorietà dell’utilizzo del processo tributario telematico è stato potenziato il servizio di assistenza previsto per tutti gli utenti (quindi non solo per i difensori, ma anche per i giudici). Inoltre, secondo quanto viene riportato in questi giorni sul sito, dalla prima settimana di luglio gli utenti avranno a disposizione, accedendo alla propria area riservata, il nuovo “Codice personale di assistenza”, che consiste in una stringa numerica composta da sette cifre. Secondo quanto riferito, tale codice è personale e specifico per ciascun utente del PTT e sarà attivo a partire dal prossimo 15 luglio, per tutte le chiamate di assistenza al numero verde 800 051 052.
L’introduzione di tale codice è finalizzato a permettere agli operatori di riconoscere l’utente che chiama per chiedere assistenza, al fine di tutelare la riservatezza dei dati.
Da ultimo, si segnala che con apposito provvedimento n. 225849 del 28 giugno scorso, l’Agenzia delle Entrate, in considerazione dell’obbligatorietà dell’utilizzo del processo tributario telematico a far data dal 1° luglio, ha comunicato di aver aggiornato i fogli Avvertenze relativi ai ruoli dell’Agenzia delle Entrate per comunicare che è obbligatorio l’utilizzo del canale informatico.