Se si è presentata domanda entro il 30 aprile rottamando solo alcuni ruoli, si può trasmettere un’altra domanda entro fine luglio per aggiungerne

Di Alfio CISSELLO

Grazie alle modifiche apportate dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 di conversione del decreto crescita (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2019), sia per la rottamazione dei ruoli sia per il saldo e stralcio è stato posticipato, dal 30 aprile al 31 luglio, il termine di presentazione della domanda.

Nulla cambia, invece, relativamente all’ambito applicativo degli istituti: per la rottamazione, infatti, continua a doversi trattare di ruoli consegnati dal 2000 al 2017, e il beneficio è sempre lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora. Occorre, quindi, pagare tutte le somme a titolo di capitale, a differenza di quanto può dirsi per il saldo e stralcio, ove, in funzione dell’indice ISEE, viene meno una quota più o meno consistente del capitale.

Restando in tema di rottamazione, il termine per la prima rata (o per il versamento di tutte le somme) scade il 30 novembre, mentre la restante parte degli importi potrà essere versata in 16 rate, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.

Appare ora opportuno spendere qualche parola per le potenziali implicazioni tra le due rottamazioni, ovvero quella la cui domanda è scaduta il 30 aprile e quella introdotta dal decreto crescita.
Per come è formulata la norma, sembra potersi sostenere una totale autonomia tra le due domande.

Se il contribuente ha, entro il 30 aprile, presentato domanda, la rottamazione segue le regole dell’art. 3 del DL 119/2018, quindi occorre versare la prima rata o tutte le somme entro il 31 luglio.
In altri termini, per coloro i quali hanno presentato tempestiva domanda entro il 30 aprile, non è possibile cambiare, ad esempio, la scelta circa la volontà di pagare in forma rateale o in unica soluzione, presentando una domanda sostitutiva entro il 31 luglio.

Del pari, non sembra possibile, entro il 31 luglio, revocare la domanda già presentata. Cosa non da poco per coloro i quali, avendo presentato domanda, non sono in grado di onorare il pagamento del 31 luglio: in base alla regola generale dell’art. 3 del DL 119/2018, tutto il carico sarà esatto senza ulteriori possibilità di dilazioni e riemerge il debito a titolo di sanzioni e interessi di mora.

Invece, il decreto 34/2019 ammette espressamente che, entro il 31 luglio, sia possibile integrare domande già presentate. Pertanto, se è stata presentata domanda entro il 30 aprile rottamando solo alcuni ruoli, è permesso trasmettere un’altra domanda entro il 31 luglio per aggiungerne di ulteriori.

Poi, il menzionato decreto sancisce che rimangono valide le domande presentate dopo il 30 aprile, naturalmente tramite il modello “DA-2018”.
Così, la domanda presentata, ad esempio, il 20 maggio non sarà inammissibile, e la prima rata andrà versata non entro il 31 luglio ma entro il 30 novembre, essendo la rottamazione disciplinata, in parte qua, dal DL 34/2019, e non dall’art. 3 del DL 119/2018.