Moratoria delle sanzioni nei primi sei mesi anche per i soggetti che non si sono ancora dotati dei registratori telematici

Di Luca BILANCINI e Corinna COSENTINO

Il 1° luglio 2019 rappresenta certamente una data cruciale nell’ambito del processo di digitalizzazione che sta interessando la fatturazione delle operazioni e la certificazione dei corrispettivi. Da oggi, infatti, divengono operative le numerose modifiche apportate, tra l’altro, dal DL 119/2018 e dal decreto “crescita”, la cui legge di conversione (L. 28 giugno 2019 n. 58) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno.

Una delle prime problematiche conseguenti all’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica nei rapporti B2B e B2C ha riguardato le possibili difficoltà nella trasmissione del documento. Per ovviare a tale questione, il legislatore ha introdotto, per il primo semestre del 2019, una serie di misure che hanno consentito di annullare o attenuare, a seconda dei casi, le sanzioni per l’emissione tardiva della fattura. A seguito della modifica dell’art. 21 comma 4 del DPR 633/72, a decorrere da oggi, è prevista la possibilità di emettere la fattura immediata entro dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (determinata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72). Ove tale data sia differente da quella di emissione, il soggetto passivo sarà tenuto a dare conto di entrambe nel documento.

In un’ottica di semplificazione, anche al fine di evitare ulteriori modifiche ai sistemi gestionali e informatici utilizzati per la predisposizione delle fatture, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, nella circolare 17 giugno 2019 n. 14, che la trasmissione, attestata dal Sistema di Interscambio, può essere assunta quale data di emissione del documento, mentre il giorno di effettuazione dell’operazione sarà riportato nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” della fattura elettronica.

Con l’introduzione dei nuovi termini, testé descritti, sono definitivamente decadute le misure di annullamento delle sanzioni previste nel caso in cui la fattura sia trasmessa tardivamente, ma comunque entro il termine per l’effettuazione della liquidazione periodica di riferimento. Viene, invece, prorogata al 30 settembre l’attenuazione delle sanzioni per i soggetti “mensili” che trasmettono il documento entro il termine per la liquidazione successiva a quella di riferimento.

Così come disposto in tema di fatturazione elettronica, anche in relazione all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, è stato previsto, in sede di conversione del DL crescita, da un lato, un ampliamento, a regime, dei termini di invio dei dati (dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione), dall’altro, una moratoria delle sanzioni, operante per il primo semestre di applicazione della nuova disciplina.

A partire da oggi, l’obbligo in parola entra in vigore per i soggetti passivi IVA che svolgono attività di commercio al minuto o attività assimilate e che hanno realizzato nel 2018 un volume d’affari superiore a 400.000 euro, salvo che rientrino nelle previste ipotesi di esonero. Per effetto delle modifiche del DL crescita, i dati dei corrispettivi possono essere inviati, a regime, entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione (ferma restando la memorizzazione giornaliera e la liquidazione periodica dell’IVA secondo i termini ordinari).

Inoltre, viene stabilito che, per i primi sei mesi di vigenza dell’obbligo, le sanzioni previste dall’art. 2 comma 6 del DLgs. 127/2015 non trovino applicazione se i dati vengono inviati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, la sospensione delle sanzioni opererà fino al 31 dicembre 2019.

Con riferimento alla moratoria delle sanzioni, l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 15 pubblicata sabato 29 giugno, ha precisato che i soggetti i quali non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, potranno comunque assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (con modalità che verranno definite attraverso un provvedimento di prossima emanazione). Fino all’attivazione del registratore telematico sarà possibile adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante registratore di cassa o con ricevute fiscali. I soggetti passivi che si trovano nelle descritte circostanze sono quindi obbligati a tenere il registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR 633/72 e a liquidare l’imposta nei termini ordinari.
Con comunicato stampa del 29 giugno, inoltre, l’Agenzia ha annunciato che la nuova procedura web per la memorizzazione e l’invio dei dati è ora disponibile sul portale Fatture e Corrispettivi.

Occorre, infine, segnalare, che dalla data odierna sino al 31 ottobre 2019 sarà possibile aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche proposto dall’Agenzia delle Entrate. Chi scegliesse di non sottoscrivere l’accordo di servizio vedrà cancellati i file delle fatture temporaneamente memorizzati e potrà consultare esclusivamente i c.d. “dati fattura”.