La parte eccedente degli investimenti non può beneficiare dell’agevolazione

Di Pamela ALBERTI

Con 158 voti a favore, 104 contrari e 15 astenuti, il Senato ieri ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente il Ddl. di conversione in legge, con modificazioni, del DL 34/2019. Nell’iter parlamentare non sono state apportate modifiche (se non una esclusivamente formale) all’art. 1, per cui risulta confermata la reintroduzione per il 2019 dei super-ammortamenti con maggiorazione del 30%, fermo restando il tetto massimo agli investimenti pari a 2,5 milioni di euro.

Titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo (esclusi i forfetari) possono quindi beneficiare dei super-ammortamenti per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, o nel termine “lungo” del 30 giugno 2020 in presenza di determinate condizioni. Per individuare se un investimento rientra nel periodo agevolato, si ricorda, occorre fare riferimento alle regole di competenza fiscale di cui all’art. 109 del TUIR (si veda “Super-ammortamenti per investimenti effettuati dal 1° aprile 2019” del 1° maggio 2019).

Sono esclusi dall’agevolazione gli acquisti di:
– beni immateriali;
– mezzi di trasporto di cui all’art. 164 comma 1 del TUIR (restano invece agevolabili i diversi mezzi di cui all’art. 54 del DLgs. 285/92, quali autobus e autocarri);
– beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
– fabbricati e costruzioni (a tal fine, occorre distinguere tra componente immobiliare e impiantistica dell’investimento);
– beni indicati nell’Allegato 3 alla L. 208/2015.

La principale novità della nuova versione del super-ammortamento disciplinato dal DL “crescita”, confermata in sede di conversione in legge del medesimo DL, riguarda l’introduzione di un limite massimo agli investimenti agevolabili. L’art. 1 del DL 34/2019 dispone infatti che “la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente (nella versione originaria era “eccedenti”, ndr) il limite di 2,5 milioni di euro”.

Pertanto, il beneficio non spetta per la parte eccedente il summenzionato tetto massimo.
Si consideri a fini esplicativi il seguente esempio numerico.
Qualora siano effettuati investimenti nel periodo agevolato in misura pari complessivamente a 3 milioni di euro, il super-ammortamento potrà essere calcolato soltanto sugli investimenti fino a 2,5 milioni, essendo quindi pari al massimo a 750.000 euro (30% di 2,5 milioni di euro).
Sui restanti 500.000 euro non è invece possibile beneficiare dell’agevolazione.

In attesa dei chiarimenti ufficiali, si ritiene che ai fini del calcolo del limite degli investimenti ammissibili dovrebbero essere compresi soltanto quelli effettuati nel suddetto periodo agevolato, vale a dire quelli effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 o nel termine “lungo” del 30 giugno 2020 in presenza delle condizioni richieste.
Non dovrebbero, invece, rilevare gli investimenti oggetto della precedente versione del super-ammortamento di cui alla L. 205/2017, ancorché effettuati nel periodo 1° gennaio 2019-30 giugno 2019 (che ne fruiscono nel c.d. “termine lungo”).