Nelle Linee guida antiriciclaggio sono riportati esempi operativi per l’individuazione di PPE e relativi familiari
Al fine di declinare ulteriormente la nozione di “persona politicamente esposta” (PPE) affrontata nella Regola tecnica n. 2.6, le Linee guida del CNDCEC si soffermano su alcuni temi di rilievo operativo in sede di espletamento degli obblighi di adeguata verifica da parte del professionista.
Varrà ricordare sinteticamente che sono politicamente esposte “le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami”. L’elencazione recata dall’art. 1, comma 2, lett. dd) del DLgs. 231/2007 deve ritenersi tassativa e, ai fini dell’identificazione dei familiari di persone politicamente esposte, rileva esclusivamente il legame sussistente al momento dell’instaurazione del rapporto professionale.
Attese le evidenti difficoltà nell’individuazione concreta delle PPE, la Regola tecnica del CNDCEC n. 2.6 suggerisce al professionista di fare leva sulla collaborazione del cliente nel fornire dati utili per chiarire la propria posizione e “disegnare” la rete di relazioni familiari e d’affari, ovviamente nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, acquisisce rilevanza primaria la dichiarazione resa dal cliente ex art. 22 comma 1 del DLgs. 231/2007, nel quale sono riportate integralmente la definizione e l’elenco dei soggetti qualificabili come PPE, in modo da rendere ben consapevole il cliente in merito ai contenuti della dichiarazione da rendere.
Nell’ambito dei soggetti qualificati come PPE, le Linee guida focalizzano l’attenzione sugli organi di amministrazione, direzione o controllo di società controllate e partecipate, muovendo dal presupposto che la relativa casistica possa riguardare il professionista sia nella qualità di soggetto obbligato, quindi tenuto all’espletamento della adeguata verifica rafforzata, sia nell’ipotesi in cui egli stesso nell’esercizio dell’attività professionale ricopra una delle cariche menzionate.
In particolare, le Linee guida precisano che per PPE si intendono l’amministratore unico, i componenti del consiglio di amministrazione, il direttore generale, i componenti del collegio sindacale e i componenti del consiglio di sorveglianza, mentre non vi rientrano i componenti dell’organismo di vigilanza e il revisore esterno, in quanto non costituiscono “organi” della società. In verità, tale delimitazione è frutto di un orientamento interpretativo comprensibilmente finalizzato a delimitare il raggio d’azione della adeguata verifica rafforzata: infatti, se la ratio dell’individuazione dei soggetti politicamente esposti è quella di facilitare l’individuazione della provenienza dei fondi impiegati dai clienti, non si comprende l’inclusione tra le PPE degli organi di controllo che, sebbene di nomina “politica”, in nessun modo potrebbero utilizzare i fondi delle società partecipate sottoposte al loro controllo.
Altro focus di indubbio interesse è quello dedicato ai familiari di PPE. Sul punto, le Linee guida precisano che la qualifica di PPE acquisita da un soggetto per effetto di suoi rapporti familiari o legami d’affari non si estende automaticamente anche ai familiari o ai soggetti legati da rapporti d’affari a tale soggetto. A fini esemplificativi le Linee guida riportano i seguenti esempi: nel primo caso se due persone fisiche A e B sono socie in affari e B è una PPE, soltanto A (e non anche i suoi familiari) acquisirà a sua volta la qualifica di PPE; nel secondo caso se A è una PPE, evidentemente acquisirà tale qualifica anche il padre di A, mentre gli eventuali soci in affari di quest’ultimo non potranno essere a loro volta qualificati PPE. Anche tali esempi scaturiscono da una interpretazione finalizzata a contenere in qualche modo l’invasività di una norma che, diversamente, finirebbe per coinvolgere nell’alveo dell’adeguata verifica rafforzata un numero eccessivo di soggetti senza realizzare alcun obiettivo concreto sotto il profilo dell’individuazione di potenziali operazioni di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.
Da ultimo, con riferimento alla nozione di “titolarità effettiva congiunta”, ribadendo quanto statuito dalla Regola tecnica n. 2.6, le Linee guida evidenziano che in presenza di titolare effettivo qualificabile come PPE il concetto di titolarità effettiva congiunta non si riferisce a tutti i casi in cui una PPE sia socia in affari con uno o più soggetti non PPE, ma solo ai casi in cui lo status di PPE di questi ultimi ricorra per effetto, appunto, della titolarità congiunta, da determinarsi secondo le indicazioni fornite dal DLgs. 231/2007, di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari con taluno dei soggetti titolari delle cariche pubbliche indicate dal legislatore. A conforto di tale interpretazione varrà evidenziare che lo schema di DLgs. attuativo della quinta direttiva antiriciclaggio propone la sostituzione dell’attuale paragrafo 3.1 con il seguente: “le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto, detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d’affari”.