Assonime esamina i profili soggettivi del nuovo regime di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi

Di Corinna COSENTINO e Simonetta LA GRUTTA

In attesa dell’approvazione definitiva del Ddl. di conversione del c.d. “decreto crescita” (attualmente in corso di esame al Senato) contenente alcune novità sui termini trasmissione dei corrispettivi, Assonime, con la circolare n. 14 diffusa ieri, fornisce un primo commento sulla disciplina dettata dall’art. 2 del DLgs. 127/2015, dedicando particolare attenzione alle previsioni di esonero recentemente introdotte dal DM 10 maggio 2019.

Tra i rilievi sollevati da Assonime sul tema si segnalano, in primo luogo, quelli relativi all’ambito soggettivo di applicazione dei nuovi adempimenti. Nello specifico, viene osservato che, a differenza di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 in relazione all’obbligo di fatturazione elettronica, la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi non riguardano i soli soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato.

L’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015, nel definire l’ambito applicativo del nuovo regime, fa riferimento ai “soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”, senza porre quale condizione di applicabilità degli obblighi il possesso di una sede in Italia. Secondo Assonime, dunque, anche i soggetti passivi IVA non stabiliti nel territorio dello Stato che si sono identificati in Italia ai fini dell’imposta – alternativamente, ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72, o mediante rappresentante fiscale, ex art. 17 comma 3 del medesimo decreto – sono tenuti a memorizzare e a trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri (sempreché, naturalmente, effettuino operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72).

Sottolineando ancora una volta la differenza rispetto alla disciplina della fatturazione elettronica obbligatoria, si precisa, inoltre, che i soggetti esonerati dall’emissione dell’e-fattura (ad esempio, i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio o del regime forfetario) non sono esonerati anche dai nuovi adempimenti in tema di trasmissione dei corrispettivi.

Assonime si sofferma, poi, sul chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 149 del 21 maggio 2019, secondo cui i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni al dettaglio o assimilate possono decidere di certificare le operazioni mediante fattura, facendo venir meno, in tal modo, l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Pur auspicando un chiarimento sul punto da parte dell’Agenzia, l’associazione ritiene che i soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica, ove rientranti nell’ambito dell’art. 22 del DPR 633/72, qualora decidano di certificare le operazioni mediante fattura, possano emettere il documento in formato cartaceo, sostituendo ugualmente l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi.

Come anticipato in premessa, la circolare di ieri prende in esame anche le operazioni che, ai sensi del DM 10 maggio 2019 sono state escluse, almeno in fase di prima applicazione, dai nuovi adempimenti. Fra queste vi sono, si ricorda, le operazioni già esonerate dagli obblighi di certificazione fiscale ai sensi dell’art. 2 del DPR 696/96, nonché le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito per le quali il biglietto di trasporto assume funzione di certificazione fiscale.

Fino al 31 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 1 lett. c) del DM 10 maggio 2019, sono esonerate dai nuovi obblighi anche le operazioni “collegate e connesse” a quelle appena richiamate. Anche su questo aspetto, però, si auspicano chiarimenti, poiché la norma non precisa che cosa debba intendersi con la suddetta locuzione. In ogni caso, secondo Assonime, dovrebbero ritenersi escluse dall’ambito applicativo della disposizione in parola le operazioni per le quali, ai sensi dell’art. 12 del DPR 633/72, è possibile individuare un nesso di accessorietà rispetto a quelle esonerate dalla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Le operazioni accessorie, infatti, dovrebbero seguire il trattamento IVA dell’operazione principale.

In ultimo, l’associazione riferisce dei dubbi sorti tra gli operatori in merito alla fruizione del credito d’imposta previsto per l’acquisto dei registratori telematici (art. 2 comma 6-quinquies del DLgs. 127/2015). Si fa riferimento, in particolare, all’ipotesi in cui il soggetto che sostiene la spesa sia una società che opera tramite negozi in franchising. Secondo Assonime, stante la lettera della norma, il credito dovrebbe essere riconosciuto al soggetto acquirente e non ai negozianti, considerando che è il primo che sopporta il costo e che riceve e registra la fattura relativa all’acquisto degli strumenti, anche se concede poi gli apparecchi in comodato d’uso nel contratto di franchising.