I fornitori potranno a loro volta cedere il credito ai propri fornitori di beni e servizi
Il DL 34/2019 (c.d. DL “crescita”) in corso di conversione in legge introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “Ecobonus”) e di riduzione del rischio sismico (c.d. “Sisma bonus”) di ricevere, in luogo dell’utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.
L’esercizio dell’opzione deve essere effettuata d’intesa con il fornitore (si veda “Lavori antisismici e di riqualificazione energetica con sconto sul corrispettivo” del 7 maggio 2019).
In particolare, lo sconto:
– può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 e gli interventi antisismici di cui all’art. 16 del DL 63/2013;
– è di importo pari all’ammontare della detrazione spettante;
– è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.
Al fornitore l’ammontare sarà rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, mediante il modello F24 (non si applicano i limiti di cui all’art. 34 della L. 388/2000 e all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007: 700.000 euro per le compensazioni annuali e 250.000 euro dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).
Ad esempio, per un intervento di 80.000 euro con detrazione del 65%, il contribuente (committente) ha diritto ad uno sconto di 52.000 euro. Il fornitore può utilizzare in compensazione il credito d’imposta di 10.400 euro per cinque anni oppure cederlo a sua volta ad un suo fornitore.
Il Ddl. di conversione del c.d. “decreto crescita”, inoltre, contiene una disposizione che consente al fornitore che ha effettuato gli interventi di cedere a sua volta il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi (questi ultimi non potranno cedere ulteriormente il credito). Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Con questa norma, quindi, anche le piccole/medie imprese esecutrici dei lavori, che altrimenti non si potrebbero permettere di recuperare in cinque anni l’ammontare dello sconto praticato, hanno qualche possibilità in più per poter “competere” da questo punto di vista con le imprese di grandi dimensioni.
Le modalità attuative delle nuove disposizioni saranno poi definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
La legge di conversione del DL 34/2019 in argomento introduce una novità anche per quanto riguarda alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, infatti, i soggetti beneficiari della detrazione IRPEF spettante per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici ai sensi della lett. h) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR potranno optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Questi ultimi potranno a loro volta cedere il credito ai propri fornitori di beni e servizi i quali non potranno trasferire ulteriormente il credito.
In ogni caso, rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e a intermediari finanziari.