Nei gruppi societari il titolare effettivo può essere individuato anche nella persona fisica che controlla indirettamente la società

Di Luciano DE ANGELIS

Nelle società con diritto di voto plurimo o limitato a particolari argomenti, il titolare effettivo è individuato nel o nei soci che esprimono oltre il 25% dei voti e nelle assemblee ordinarie finalizzate alla nomina degli amministratori. Irrilevante, a riguardo, risulterebbe, invece, la possibilità di esprimere oltre il 25% dei voti nelle assemblee straordinarie (ad esempio per aumenti di capitale, fusione e scissione, liquidazione della società ecc).

A prescindere dalla possibilità di esprimere oltre il 25% dei voti, il titolare effettivo è chi è in grado, ai sensi dell’art. 2359 c.c, di esprimere una influenza dominante sull’assemblea ordinaria. In pratica il “dominio” si manifesta, nell’influenza di chi ha il potere di porre la propria volontà come presupposto causale, assoluto e positivo sulle decisioni della società, e cioè in ultima analisi il potere di nominare l’organo amministrativo. In pratica, l’amministratore (o gli amministratori) della società, con socio dominante (soci dominanti), dovrà (dovranno) esplicitare chi fra i soci ha provveduto a determinare la propria nomina. Sono alcuni dei principi che emergono nelle Linee guida del CNDCEC in tema di individuazione del titolare effettivo.

Nei gruppi societari il titolare effettivo può essere individuato anche nella persona fisica che controlla indirettamente la società. In altri termini, anche se nessuna persona fisica detiene direttamente o indirettamente oltre il 25% della proprietà diretta o della titolarità della controllata a valle, risultano titolari effettivi la persona fisica (o le persone fisiche) che detenendo oltre il 25% della controllante, di fatto esercitano il controllo indiretto della controllata (art. 20, comma 2, lett. b) del DLgs. 231/2007).

Qualora a monte della catena partecipativa non vi fossero situazioni di controllo o influenza dominante sulla società a valle, si legge nelle Linee guida del CNDCEC, saranno considerati titolari effettivi gli amministratori con rappresentanza della controllata. Tuttavia, nelle situazioni in cui l’esecutore evidenzi una particolare soggezione della controllata alle direttive della controllante il soggetto obbligato dovrà valutare la possibilità di individuare quali titolari effettivi i componenti del CdA della controllante dotati di poteri di rappresentanza.

I componenti del CdA, dotati di poteri di rappresentanza, dovranno essere individuati come titolari effettivi anche in tutte quelle strutture in cui, ai sensi dell’art. 20, comma 4, in relazione al particolare assetto della società o dell’ente, non sia individuabile un soggetto a cui riferire la proprietà o la titolarità di partecipazioni di riferimento. È il caso delle società a proprietà diffusa (es. 5 soci al 20%) ma anche delle cooperative, dei consorzi e delle associazioni.

Nelle società partecipate (o controllate) per oltre il 25% da Pubbliche Amministrazioni, risulterà titolare effettivo il soggetto (o i soggetti) che hanno la rappresentanza dell’ente pubblico.
Nei casi in cui le azioni o quote siano detenute in usufrutto o date in pegno ex art. 2352 c.c., in percentuale superiore al 25%, i titolari effettivi risultano, salvo diversa convenzione, sia l’usufruttuario (o il creditore pignoratizio) sia il nudo proprietario.

Da ultimo, nelle Linee guida si ritiene che nonostante il titolare effettivo delle società di persone (e delle associazioni non riconosciute), non sia da comunicare all’istituendo registro dei titolari effettivi questi ultimi siano ugualmente da individuare, sulla base degli stessi criteri utilizzati nelle società di capitali (si veda in tal senso, anche la comunicazione della Banca d’Italia del 9 febbraio 2018). I beneficial owner di tali società saranno individuati in coloro che conferiscono capitale per oltre il 25% e/o in coloro che per oltre detta percentuale partecipano agli utili o alle perdite. Laddove non si realizzino le situazioni di cui sopra (in assenza di assemblea), i titolari effettivi sono individuati nei soggetti che amministrano la società in modalità disgiuntive, congiuntive o miste.

Va ricordato che l’inerzia o il rifiuto del socio di fornire agli amministratori le informazioni necessarie per l’individuazione del titolare effettivo, ovvero la fornitura di informazioni palesemente fraudolente, rendono inesercitabile il relativo diritto di voto in assemblea e comportano l’impugnabilità della delibera se tale voto risulti determinante ai fini della sua assunzione (art. 22, comma 3 DLgs. 231/2007). La falsificazione dei dati e delle informazioni sul titolare effettivo inoltre (come quelle sul cliente, sull’esecutore o sullo scopo o natura dell’operazione) determina sul cliente l’assoggettabilità ai rischi penali di cui all’art. 55 (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10.000 a 30 mila euro).

La mancata comunicazione da parte delle società ed enti del o dei titolari effettivi, infine (così come l’assenza delle altre informazioni obbligatorie) non consentono al professionista di svolgere l’adeguata verifica obbligandolo, ai sensi dell’art. 42, all’astensione con annessa valutazione di eventuale segnalazione di operazione sospetta.