Ancora validi i chiarimenti sull’assimilazione alle vendite per corrispondenza

Di Corinna COSENTINO

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 198 pubblicata ieri, torna a pronunciarsi sul tema della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, fornendo chiarimenti circa l’ambito applicativo degli esoneri recentemente definiti dal DM 10 maggio 2019.

In particolare, l’Agenzia conferma che le operazioni riconducibili al commercio elettronico indiretto beneficiano dell’esonero dai nuovi adempimenti, al pari delle vendite per corrispondenza.
Il chiarimento viene fornito con riguardo a un soggetto passivo IVA che, operando nel settore della grande distribuzione, e svolgendo l’attività di vendita al dettaglio in parte secondo le modalità “ordinarie”, in parte secondo la formula dell’e-commerce indiretto, chiede se il nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi debba applicarsi anche per quest’ultima tipologia di operazioni.

Con l’espressione “commercio elettronico indiretto” si fa riferimento alle cessioni di beni materiali per le quali le fasi di perfezionamento del contratto e del pagamento avvengono mediante l’utilizzo di un mezzo elettronico, mentre la consegna o spedizione dei beni avviene mediante mezzi tradizionali.

In base a quanto chiarito in passato dalla prassi amministrativa (ris. Agenzia delle Entrate 5 novembre 2009 n. 274), tali operazioni sono assimilabili, ai fini IVA, alle vendite per corrispondenza, le quali, ai sensi dell’art. 2 lett. oo) del DPR 696/96, sono escluse dall’obbligo di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. a) del DM 10 maggio 2019, esse sono esonerate anche dalla memorizzazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. La citata disposizione, infatti, esclude dai nuovi obblighi, almeno in fase di prima applicazione, le operazioni individuate dall’art. 2 del DPR 696/96 (comprese le vendite per corrispondenza).

Con la risposta di ieri, l’Agenzia sottolinea che le norme in tema di trasmissione dei corrispettivi non inficiano le regole generali in tema di IVA, né i chiarimenti già forniti, per cui anche nell’ambito della nuova disciplina resta ferma l’assimilazione del commercio elettronico indiretto alle vendite per corrispondenza.

Per tali operazioni, dunque, non sarà richiesta la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri, mentre continuerà a sussistere l’obbligo di emissione della fattura, ove richiesta dal cliente, nonché l’obbligo di annotazione dei corrispettivi nel registro di cui all’art. 24 del DPR 633/72 (ferma l’istituzione, insieme allo stesso, del registro di cui all’art. 23 del medesimo decreto, per le fatture eventualmente emesse).

Analogo chiarimento relativo al commercio elettronico indiretto era stato fornito con risposta interpello n. 9/2019, ma anteriormente all’emanazione del DM 10 maggio 2019. In tale occasione, l’Agenzia aveva altresì precisato che, laddove le vendite in argomento siano effettuate da o verso soggetti comunitari, troverebbero applicazione le disposizioni in tema di vendite a distanza di cui agli artt. 40 e 41 del DL 331/93.

La risposta n. 198/2019 non solo giunge a meno di due settimane dall’entrata in vigore del nuovo regime (che dal 1° luglio interesserà i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro), ma anche a pochi giorni dal voto previsto sul Ddl. di conversione del c.d. “decreto crescita”, che, in base al testo licenziato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera, potrebbe introdurre importanti novità sul tema.

In particolare, gli emendamenti approvati dalle Commissioni ammetterebbero la possibilità di trasmettere i dati dei corrispettivi entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (fermi restando i termini di memorizzazione e di liquidazione dell’imposta), nonché, per il primo semestre di operatività dell’obbligo, la disapplicazione delle sanzioni laddove i corrispettivi vengano trasmessi entro il mese successivo a quello di effettuazione. Infine, potrebbe essere soppressa la norma attualmente contenuta nell’art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015, che consente di individuare le aree del territorio nazionale in cui i corrispettivi potrebbero continuare ad essere documentati mediante scontrino o ricevuta fiscale.