Prescrizione non sufficiente per la deducibilità della perdita su crediti

L’inattività del creditore non deve corrispondere a un’effettiva volontà liberale

Di Luca FORNERO

In seguito alle modifiche introdotte dal DL 83/2012 all’art. 101 comma 5 del TUIR, gli elementi certi e precisi, atti a consentire la deducibilità delle perdite su crediti, sussistono anche quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.
La descritta modifica normativa è applicabile già dal periodo d’imposta in corso al 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della L. 134/2012, di conversione del DL 83/2012), vale a dire, dal 2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Peraltro, la circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2013 (§ 5) afferma che la disposizione ha, di fatto, efficacia interpretativa, considerato che già in passato “la prescrizione del credito costituiva un elemento certo e preciso cui far conseguire la deduzione della perdita”.

Per quanto sopra, la successiva circ. n. 10/2014 (§ 4.1) ha precisato che deve considerarsi corretto il comportamento del contribuente che, già prima del 2012, ha dedotto la perdita nel periodo di prescrizione del credito. In ogni caso, resta salvo il potere dell’Amministrazione finanziaria di contestare che l’inattività del creditore abbia corrisposto a un’effettiva volontà liberale, disconoscendo così l’avvenuta deduzione della perdita.

Proprio avvalendosi di tale facoltà, la risposta n. 197, pubblicata ieri, ha negato alla società istante la facoltà di deduzione delle perdite su crediti prescritti perché, ad avviso dell’Agenzia, dagli specifici fatti e circostanze addotti nella richiesta di interpello, l’inattività della società creditrice evidenziava una volontà liberale, tale da comportare l’indeducibilità delle perdite.
In particolare, nel caso di specie, l’istante, pur effettuando numerosi incontri e solleciti per l’incasso dei crediti insoluti, non ha posto in essere atti o comportamenti interruttivi della prescrizione (es. costituzione in mora del debitore tramite intimazione o richiesta fatta per iscritto), adducendo come motivazione la circostanza di privilegiare il mantenimento dei rapporti commerciali basati su una “gestione informale”, in considerazione della prassi di mercato operante nel Paese estero di residenza del debitore.

Tale comportamento inattivo ha sì comportato la sopraggiunta prescrizione dei crediti vantati, ma, ad avviso dell’Agenzia, celando una volontà liberale inidonea a rendere deducibile la perdita.

Secondo l’Agenzia, la deducibilità della perdita per intervenuta prescrizione del credito potrebbe ammettersi laddove l’istante acquisisca evidenze probatorie comprovanti lo stato di effettiva insolvenza dei debitori stranieri; considerate le specifiche circostanze della fattispecie in esame, tali evidenze escluderebbero ogni intento liberale derivante dall’inattività dell’istante nella riscossione dei crediti scaduti.

Per quanto il punto non sia stato affrontato dalla risposta, nello specifico potrebbe giungersi ad ammettere per altra via la deducibilità della perdita, qualora il credito prescritto fosse cancellato dal bilancio (ex art. 101 comma 5 del TUIR).
Si ricorda, infatti, che, secondo la citata circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2014 (§ 1.1), la certezza e la precisione della perdita sussiste nelle ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio contemplate dall’OIC 15.
In base a tale principio contabile (§ 71), la società cancella il credito dal bilancio quando, in alternativa:
– i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono;
– la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

Atteso che, sia Assonime (circ. n. 18/2014), sia l’OIC 15 (§ 72) riconducono la prescrizione tra gli eventi che comportano l’estinzione di tutti i flussi finanziari relativi al credito, la cancellazione del credito dal bilancio per intervenuta prescrizione dovrebbe consentire ex lege la deducibilità della perdita, superando ogni questione attinente eventuali intenti liberali conseguenti alla mancata attivazione di procedure di recupero.

2019-06-19T08:23:44+00:00Giugno 19th, 2019|News|
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