Per l’acquisto di biglietti aerei da soggetti non stabiliti obbligo di indicare le prestazioni documentate mediante autofattura

Di Maria Giulia BORSA e Emanuele GRECO

Le agenzie di viaggio, tra le attività esercitate, spesso si occupano di acquistare servizi di diversa natura (ad esempio, servizi di alloggio, viaggi aerei), al fine della composizione del pacchetto turistico.

Il pacchetto turistico, sebbene la nozione sia stata modificata dal DLgs. 62/2018, se caratterizzato da almeno due elementi tra alloggio, trasporto ed altri servizi significativi non accessori all’alloggio o al trasporto stessi, è ceduto avvalendosi del regime speciale ex art. 74-ter del DPR 633/72.
L’operazione di rivendita, secondo il regime speciale, richiede l’emissione della fattura ai sensi dell’art. 74-ter comma 7 del DPR 633/72.

Se l’acquirente del pacchetto turistico è un soggetto non residente in Italia, l’operazione dovrà essere comunicata telematicamente nell’ambito del c.d. “esterometro”. Ciò vale a prescindere dallo status del committente, sia esso un soggetto passivo d’imposta in un altro Stato oppure sia esso un “privato consumatore” non stabilito in Italia.

Meno evidente è, invece, determinare se (e quali) operazioni di acquisto, effettuate dalle agenzie di viaggio, debbano essere incluse nell’esterometro.
La questione può interessare, in particolare, l’acquisto di biglietti aerei da operatori residenti al di fuori del territorio dello Stato e privi di una stabile organizzazione ai fini IVA in Italia (art. 7 comma 1 lett. d) del DPR 633/72).

A questo riguardo, appare irrilevante la circostanza che, ai sensi del menzionato art. 74-ter del DPR 633/72, la base imponibile IVA delle operazioni effettuate dall’agenzia di viaggio si determini considerando, oltre al corrispettivo dovuto dal cliente finale, anche i costi sostenuti dall’agenzia stessa per i servizi dei quali beneficerà l’acquirente finale.

Per risolvere il tema va, in primo luogo, rammentato che la comunicazione transfrontaliera ex art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 è dovuta per le sole operazioni, intercorse con controparti non stabilite in Italia, per le quali sia stata emessa fattura.
Pertanto, nel caso in cui il soggetto non stabilito documenti l’operazione di vendita del biglietto aereo mediante fattura, il committente è tenuto ad assolvere gli obblighi IVA ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/72 con il meccanismo del reverse charge (integrando la fattura se il prestatore è un soggetto Ue ovvero emettendo autofattura se il prestatore è un soggetto extra Ue).

Nel presupposto che si tratti di voli internazionali, la registrazione del documento ricevuto dovrà essere effettuata scindendo l’importo fuori campo IVA ex art. 7-quater comma 1 lett. b) del DPR 633/72 (i.e. 62% per la distanza percorsa fuori dal territorio dello Stato) dall’importo non imponibile ex art. 9 comma 1 n. 1 del DPR 633/72 (i.e. 38% per la distanza percorsa nel territorio nazionale). Considerato l’ambito oggettivo di applicazione dell’esterometro sopra descritto, quindi, la suddetta operazione è da ritenersi ricompresa nell’adempimento.

Potrebbe anche verificarsi la situazione in cui la compagnia aerea estera non emetta alcun documento ovvero emetta un documento non rilevante ai fini IVA in cui è indicato che l’imposta deve essere assolta dalla controparte.

In questa circostanza, l’obbligo di comunicare l’acquisto del biglietto non dovrebbe sussistere. I biglietti aerei sono considerati titoli di viaggio che danno diritto alla prestazione di trasporto (art. 12 della L. 413/91) e, se emessi nel rispetto delle caratteristiche previste dal DM 30 giugno 1992, assolvono la funzione di scontrino fiscale.
I biglietti aerei sono considerati titoli di viaggio

Per questi, l’art. 22 comma 1 n. 3) del DPR 633/72 prevede l’esclusione dall’obbligo di fatturazione, ferma restando per il cliente la possibilità di richiedere l’emissione della fattura. In base alla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2011 n. 37 il committente non è soggetto agli obblighi di emissione di autofattura e ai connessi obblighi di annotazione “quando lo stesso non sia tenuto alla fatturazione dei servizi della stessa tipologia che fossero dallo stesso effettuati”.

Considerato, dunque, l’esonero dall’obbligo di fatturazione disposto dall’art. 22 comma 1 n. 3) del DPR 633/72, in tale contesto non dovrebbe sussistere l’obbligo di emissione dell’autofattura da parte del committente per la prestazione ricevuta e, conseguentemente, non risulterebbe necessario riportare i dati dell’acquisto effettuato nell’ambito dell’esterometro.