Il regime agevolato è escluso per gli incarichi produttivi di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente

Di Paola RIVETTI

La causa ostativa al regime forfetario connessa allo svolgimento di precedenti rapporti di lavoro dipendente è stata nuovamente esaminata dall’Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello nn. 183, 184 e 186 pubblicate ieri.

In base all’art. 1 comma 57 lett. d-bis) della L. 190/2014, è precluso il regime forfetario rispetto all’attività d’impresa o di lavoro autonomo esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Al riguardo, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/2019 (§ 2.3.2) ha precisato che sono interessati dalla causa ostativa i soggetti che percepiscono o hanno percepito:
– redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR;
– redditi assimilati a quelli lavoro dipendente riconducibili alle seguenti categorie: compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative, indennità e compensi corrisposti al dipendente da terzi, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione dei compensi a revisori e sindaci di società “data l’intrinseca natura dell’attività svolta”, compensi per l’attività intramuraria (art. 50 comma 1 lett. a, b, c-bis, e) del TUIR).

La risposta interpello n. 184 riguarda un soggetto che, in anni precedenti, ha svolto un dottorato di ricerca presso un istituto, percependo una borsa di studio erogata con l’intento di sostenere l’attività di studio svolta presso il medesimo ente, al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente. In linea con quanto precisato già nella circ. n. 9/2019, l’applicabilità del regime forfetario per la nuova attività avviata nel 2019 non è influenzata dai compensi percepiti a titolo di borsa di studio.

Le risposte a interpello nn. 183 e 186 riguardano, invece, l’utilizzabilità del regime agevolato rispetto a soggetti che svolgerebbero incarichi come revisori e sindaci di società. In particolare:
– nella risposta n. 183, un lavoratore dipendente a tempo indeterminato con la funzione di impiegato amministrativo intende avviare dal 2019 l’attività professionale di dottore commercialista, in via alternativa e sostitutiva a quella subordinata, assumendo il ruolo di sindaco nella cooperativa presso cui lavora;
– nella risposta n. 186, un soggetto iscritto al registro dei revisori legali ha svolto nel 2018 esclusivamente l’attività di sindaco/revisore, per la quale ha percepito compensi qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; dal 2019 ha aperto partita IVA con codice ATECO 69.20.13 (servizi forniti da revisori contabili).

In entrambi i casi, a parere dell’Agenzia, posto che i compensi percepiti per gli incarichi di sindaco/revisore sono qualificabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50 comma 1 lett. c-bis) del TUIR, non è possibile applicare il regime forfetario trattandosi di redditi diversi da quelli d’impresa o di lavoro autonomo.

Sulla tematica l’orientamento dell’Amministrazione è di ritenere che, se l’incarico di sindaco o revisore di società o enti rientra nell’oggetto della professione esercitata, i compensi sono attratti nel reddito di lavoro autonomo: il caso tipico è quello del sindaco o revisore che sia dottore commercialista o esperto contabile. Non rileva, invece, la semplice iscrizione nel Registro dei revisori, che dà esclusivamente diritto all’uso del titolo di “revisore contabile”, ma non configura necessariamente un’autonoma figura professionale (circ. Agenzia Entrate 6 luglio 2001 n. 67, § 2; ris. Agenzia delle Entrate 27 febbraio 2002 n. 56).

Per quanto sopra, ad una prima analisi, non parrebbe condivisibile la conclusione cui giunge l’Agenzia nella risposta interpello n. 183 in quanto l’incarico di sindaco sarebbe assunto da un commercialista ed i relativi compensi rientrerebbero nel reddito di lavoro autonomo professionale. Da una lettura più attenta dell’interpello, però, sembrerebbe che nel 2019 non venga ancora aperta la partita IVA per l’attività di commercialista, ma, “in attesa di ricevere altri incarichi professionali e di riprendere nel pieno la sua attività professionale, il suo reddito sarà verosimilmente rappresentato in misura prevalente dall’attività di sindaco svolta presso la Cooperativa”. A tale condizione, trattandosi di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, sarebbe effettivamente precluso il regime agevolato.