L’utilizzatore esercita direzione e controllo sul lavoratore al pari di un vero e proprio datore di lavoro

Di Paola RIVETTI

Con la risposta a interpello n. 179, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate torna sulla causa ostativa all’accesso al regime forfetario connessa allo svolgimento dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo prevalentemente nei confronti del precedente datore di lavoro, esaminando il particolare caso della somministrazione di lavoro.

In base all’art. 1 comma 57 lett. d-bis) della L. 190/2014, è precluso il regime forfetario rispetto all’attività d’impresa o di lavoro autonomo esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

La fattispecie oggetto di interpello riguarda un soggetto che era stato assunto da un’agenzia di lavoro interinale per svolgere l’attività lavorativa in favore di una Fondazione. A dicembre 2018, dopo aver rassegnato le dimissioni dall’agenzia interinale, il contribuente ha sottoscritto un accordo di collaborazione con la Fondazione. Rispetto a quest’ultimo rapporto il contribuente intenderebbe applicare il regime forfetario, anche se l’attività sarà svolta prevalentemente in favore della Fondazione.

La risposta a interpello identifica nella Fondazione (ossia nell’utilizzatore), e non nell’agenzia interinale (o agenzia di somministrazione), il soggetto qualificabile come datore di lavoro, rispetto al quale va verificata la causa ostativa.
Dando continuità alla ris. Agenzia delle Entrate n. 55/2016, viene ribadito che, se, da un punto di vista formale, il contratto di lavoro dipendente è stipulato tra il lavoratore e il somministratore, da un punto di vista sostanziale il “rapporto di lavoro” che si crea tra l’utilizzatore e il lavoratore assume caratteristiche analoghe a quello che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore.

Nell’ambito del contratto di somministrazione di lavoro e per tutta la durata dello stesso (art. 30 del DLgs. n. 81/2015), infatti, i lavoratori svolgono la loro attività alle dipendenze dell’agenzia di somministrazione, ma nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’impresa utilizzatrice. Quest’ultima ha poteri e obblighi generalmente riconducibili alla figura del datore di lavoro (come il potere di dirigere e controllare la prestazione lavorativa e l’obbligo non solo di rimborsare all’agenzia somministratrice gli oneri retributivi e previdenziali, ma anche quello, in caso di inadempimento di quest’ultima, di pagare direttamente al lavoratore il trattamento economico e di versare i relativi contributi previdenziali).

Nell’ipotesi prospettata, è quindi possibile l’utilizzo del regime forfetario rispetto a una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo con partita IVA avviata nel 2019; il regime agevolato, invece, resta precluso qualora il contribuente dovesse svolgere a favore del precedente datore di lavoro un’attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, a un rapporto di lavoro da cui si ritrae reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente.

Tuttavia, poiché – come precisato dalla circ. n. 9/2019 (§ 2.3.2) – la causa ostativa al regime forfetario va valutata sulla base di quanto verificatosi in corso d’anno, se a fine 2019 risulterà che l’attività è stata svolta prevalentemente (in termini di ricavi e compensi percepiti) per il precedente datore di lavoro, il contribuente dovrà disapplicare il regime agevolato dal 2020.