Sia in sede di notifica che in sede di deposito si dovrà tenere distinto l’atto processuale rispetto alla procura

Di Caterina MONTELEONE

L’art. 16 comma 5 del DL 119/2018 ha reso obbligatorio l’utilizzo del canale telematico per il processo tributario. L’introduzione di tale obbligo non ha modificato le regole generali del processo, la cui disciplina continua a essere quella contenuta nel DLgs. 546/92. Tuttavia le regole tecniche previste per il processo tributario telematico richiedono il rispetto delle formalità previste dal legislatore, principalmente contenute nei DM del Ministero dell’Economia e delle finanze 23 dicembre 2013 n. 163 e 4 agosto 2015.
Una di queste riguarda “la gestione” della procura per i contribuenti che si avvalgono di difesa tecnica.

Al riguardo, infatti, resta ferma la regola contenuta nell’art. 12 comma 2 del DLgs. 546/92, secondo cui il contribuente può stare in giudizio in modo autonomo se la lite ha un valore fino a 3.000 euro.
Inoltre, nel caso in cui si avvalga di difesa tecnica, il contribuente può conferire l’incarico con atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure in calce o a margine di un atto del processo (normalmente ricorso e/o appello, ma in caso di nomina di nuovo difensore in corso di causa, potrebbe anche essere allegata a una memoria), nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso difensore nominato.

Tuttavia, nel processo tributario telematico la procura è un allegato dell’atto processuale in relazione al quale è apposta, quindi sia in sede di notifica che in sede di deposito si dovrà tenere distinto l’atto processuale rispetto alla procura.

Secondo le regole del processo telematico, la procura speciale può essere firmata digitalmente. Con specifico riferimento alla facoltà riconosciuta al contribuente che conferisce la procura al difensore di firmare digitalmente possono verificarsi le seguenti ipotesi.

Se la parte è sprovvista di firma digitale, la procura viene sottoscritta con firma autografa e successivamente deve essere autenticata dal difensore. Questi potrà autenticare con firma autografa oppure con firma digitale. In entrambi i casi la procura all’atto della notifica e del deposito deve essere sottoscritta digitalmente dal difensore, in quanto attraverso la sottoscrizione digitale si attesta la conformità all’originale, richiesta sia per la notifica che per il deposito.

Se la parte è in possesso di firma digitale ha la facoltà di firmare digitalmente la procura predisposta dal difensore. In tal caso, il testo della procura è contenuto in un documento “nativo digitale”, il quale dopo essere stato firmato digitalmente dalla parte che conferisce la procura deve essere “controfirmato” utilizzando la funzione “controfirma” presente nel dispositivo utilizzato per la firma digitale, dal difensore che apponendo tale “controfirma” autentica la firma della parte. Anche in questo caso, il difensore dovrà firmare digitalmente il file contenente la procura sia all’atto della notifica che, successivamente, all’atto del deposito.

In considerazione dei requisiti richiesti nell’ambito del processo tributario telematico, per ragioni di praticità si ritiene preferibile predisporre il testo della procura in calce all’atto medesimo (anziché a margine, come ancora oggi possibile, secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 7 del DLgs. 546/92). Si consideri, infatti, che l’atto processuale sia per la notifica che per il successivo deposito deve essere un “nativo digitale”. Quindi il file deve essere predisposto con un programma di videoscrittura, successivamente deve essere trasformato in formato PDF/A – 1a o PDF/A – 1b e firmato digitalmente.
Mentre, come abbiamo visto, la procura dovrà essere un “nativo digitale” se il contribuente che la conferisce si avvale della facoltà di sottoscriverla con firma digitale; in caso contrario la delega sarà sottoscritta con firma autografa dal contribuente e dovrà avere il formato previsto per i documenti.