Dal 1° luglio 2019 le notifiche dovranno avvenire a mezzo PEC e i depositi si effettueranno solo telematicamente

Di Caterina MONTELEONE

L’art. 16 comma 5 del DL 119/2018 ha reso obbligatoria l’applicazione delle disposizioni del processo tributario telematico per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con atto notificato a far data dal 1° luglio 2019. Pertanto, terminata la prima fase attuativa, nella quale l’utilizzo era facoltativo, anche per il processo tributario, come già avviene per il processo civile e amministrativo, diventa obbligatorio avvalersi del canale telematico, salvo nel caso in cui il contribuente si difenda senza assistenza tecnica (quindi, limitatamente alle controversie che abbiano un valore fino a 3.000 euro).

Conseguentemente, le notifiche (ad esempio degli atti introduttivi) verranno eseguite a mezzo PEC e sostituiranno le notifiche che fino al 30 giugno possono essere eseguite mediante deposito a mani, spedite a mezzo del servizio postale in plico senza busta con raccomandata con avviso di ricevimento o eseguite a mezzo Ufficiale giudiziario. I depositi presso le Commissioni tributarie competenti (quindi le costituzioni in giudizio, ma anche i depositi di memorie e/o documenti) dovranno essere eseguiti telematicamente tramite accesso al portale della Giustizia telematica disponibile all’indirizzo www.giustiziatributaria.gov.it.

Come spesso avviene per le innovazioni tecnologiche, anche per il processo tributario telematico, durante la fase sperimentale, sono emerse molte difficoltà. Si pensi anche solo al fatto che sia per gli atti notificati che per quelli depositati è prevista la sottoscrizione digitale. Può succedere che, nel momento in cui ci si appresti a notificare o a depositare un atto, che per esplicita previsione normativa deve essere firmato digitalmente, ci si renda conto che i certificati del dispositivo utilizzato per apporre la firma digitale siano scaduti. Tale situazione sarebbe difficilmente gestibile nel caso in cui sia l’ultimo giorno utile per la notifica o il deposito e nel caso in cui non vi sia un altro difensore munito di dispositivo per apporre la firma digitale.

Difficoltà potrebbero emergere in sede di deposito ai fini della costituzione in giudizio, ove al termine dei controlli eseguiti dal sistema e finalizzati a verificare l’assenza di virus nei file trasmessi, la regolarità dei file trasmessi sia in termini di dimensione massima ammessa, sia in termini di validità della firma digitale, il sistema dovesse riscontrare un’anomalia c.d. “bloccante”. Ricorrendo tale circostanza, il sistema restituisce una ricevuta che attesta il mancato deposito. Tale ricevuta può essere rilasciata entro 24 ore dal rilascio della ricevuta di accettazione che si ottiene dopo aver terminato le operazioni per il deposito. L’errore “bloccante” impedisce il perfezionarsi della procedura di deposito e il rilascio del numero di iscrizione al Registro generale (dei ricorsi RGR o degli appelli RGA).

Va da sé che, per evitare inammissibilità, sia opportuno procedere al deposito in tempi utili per poter porre rimedio a eventuali errori bloccanti che dovessero emergere in sede di deposito. Al riguardo, infatti, se non sono decorsi i 30 giorni, lo scarto del deposito non genera problemi: sarà sufficiente rimuovere l’anomalia e procedere nuovamente al deposito. Nel caso contrario, non vi è una norma specifica che permetta di “sanare” l’invio non andato a buon fine, come avviene ad esempio per l’invio delle dichiarazioni che, se inviate nel rispetto dei termini previsti, possono essere nuovamente inviate entro i 5 giorni successivi, nel caso in cui siano state “scartate” dal sistema. Tuttavia, se il deposito non si perfeziona causa anomalie “bloccanti”, se il “tentativo di deposito” non andato a buon fine sia avvenuto nel rispetto dei 30 giorni dalla notifica previsti dal legislatore, si potrà presentare un’istanza di rimessione in termini al giudice.

A fronte delle non poche difficoltà (la maggior parte solo iniziali e, comunque, superabili con l’esperienza maturata a seguito dell’utilizzo dello strumento e con l’acquisizione delle necessarie competenze tecnologiche) innumerevoli sono i vantaggi portati dall’innovazione.
Ciò anche a seguito di quanto recentemente stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 75/2019, in merito alla tempestività delle notifiche eseguite a mezzo PEC, secondo cui è valida e tempestiva la notifica eseguita a mezzo PEC entro la mezzanotte del giorno in cui scadono i termini, a condizione che la ricevuta di avvenuta accettazione sia generata entro le ore 23:59.

Sotto altro profilo, sicuramente è innegabile la comodità (e la riduzione dei tempi) di poter depositare atti e documenti a qualsiasi ora, ottenendo il rilascio della ricevuta in tempo reale, senza doversi recare in orari prestabiliti presso la segreteria della Commissione tributaria competente. Così come sono innegabili i vantaggi connessi alla possibilità di ritirare gli atti di controparte tramite accesso al fascicolo telematico e di estrarre copia dei documenti depositati senza dover pagare diritti di copia.