Dal 31 maggio attiva la nuova funzionalità all’interno del portale «Fatture e Corrispettivi»
A partire da oggi i soggetti passivi potranno decidere se aderire all’Accordo con l’Agenzia delle Entrate che consentirà loro di consultare e scaricare i file delle fatture elettroniche, emesse e ricevute tramite Sistema di Interscambio. È quanto stabilito dal provvedimento Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2018 n. 524526 (così come modificato dal provv. n. 107524/2019), con il quale erano state recepite le indicazioni ricevute dal Garante della privacy in tema di e-fattura ed era stata prevista la realizzazione di un rinnovato servizio di consultazione e acquisizione dei documenti che risultasse “in linea” con le istruzioni dell’Autorità.
Preliminarmente è opportuno sottolineare che tale servizio non deve essere confuso con quello, gratuito, di conservazione delle e-fatture offerto dall’Amministrazione finanziaria, per il quale restano valide le regole e modalità di adesione sin qui previste.
È altresì importante rammentare che la scelta di adottare il servizio di consultazione può essere operata anche per mezzo degli intermediari di cui all’art. 3 comma 3 del DPR 322/98, che siano stati allo scopo delegati. Sul punto, peraltro, è bene ricordare che, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ 18 aprile 2019 n. 61, i moduli di conferimento delega, che siano stati acquisiti prima del 21 dicembre 2018 (data di emanazione del già citato provv. n. 524526/2019), non consentiranno agli intermediari di aderire per conto dei propri clienti al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. In tale circostanza sarà quindi indispensabile acquisire un nuovo modulo che consenta al soggetto incaricato di operare per conto del proprio cliente.
In caso di adesione effettuata da una delle parti (cedente/prestatore o cessionario/committente) tramite accesso al portale “Fatture e Corrispettivi”, l’Amministrazione finanziaria renderà disponibili i dati alla sola parte che ha scelto di aderire.
Chi aderisce potrà consultare e scaricare i file inviati e ricevuti, seppure per un periodo limitato. L’Agenzia delle Entrate metterà, infatti, a disposizione le fatture elettroniche sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio. Trascorso detto termine, entro i 30 giorni che seguono, i file temporaneamente memorizzati verranno definitivamente cancellati.
Se si decide di non aderire, si potrà prendere visione soltanto dei cosiddetti “dati fattura”, intendendosi tali, come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate nel portale “Fatture e Corrispettivi”, quelli definiti, principalmente, nell’art. 21 del DPR n. 633/1972, ad eccezione dei dati indicati nel comma 2, lett. g) dello stesso articolo, relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che costituiscono l’oggetto dell’operazione.
Se nessuna delle parti (cedente/prestatore o cessionario/committente) ha manifestato la volontà di aderire al servizio, una volta che la fattura verrà recapitata al destinatario, i dati in essa contenuti verranno cancellati e saranno memorizzati esclusivamente i “dati fattura”. Questi ultimi resteranno disponibili per la consultazione da parte dei soggetti passivi sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA di riferimento.
Per quanto concerne i consumatori finali, in assenza di adesione non sarà, invece, possibile avere accesso ad alcuno dei dati contenuti nelle fatture elettroniche ricevute (neppure, quindi, ai “dati fattura”).
Attraverso la medesima funzionalità mediante la quale si può “sottoscrivere” l’Accordo di servizio, sarà consentito esercitarne il recesso. Anche in questo caso la scelta potrà essere operata grazie all’intervento di un intermediario incaricato (di cui all’art. 3 comma 3 del DPR 322/98).
Sino al prossimo 2 settembre l’Agenzia delle Entrate procederà alla “temporanea memorizzazione dei file delle fatture elettroniche”, rendendoli disponibili, su richiesta, in consultazione, al cedente/prestatore o al cessionario/committente. In assenza di adesione all’Accordo di servizio, l’Amministrazione procederà alla cancellazione dei file nei 30 giorni successivi alla data di cessazione del periodo transitorio.