Non ancora pubblicato il decreto che innalza la soglia per l’emissione delle fatture semplificate
Il prossimo 1° luglio entreranno in vigore le modifiche contenute nel “decreto fiscale” (DL 119/2018), che comporteranno significative novità negli adempimenti connessi alla fatturazione. Saranno pienamente operative, infatti, le disposizioni contenute nell’art. 11 della norma, che prevedono che la fattura possa essere emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione. Resta tuttavia l’incertezza legata al fatto che tale termine potrebbe essere ulteriormente incrementato (passando a 15 giorni), nel caso in cui dovesse completare il suo iter il disegno di legge recante semplificazioni fiscali, approvato in prima lettura, da parte della Camera, il 15 maggio scorso.
L’esigibilità dell’imposta, anche ai fini del computo nella liquidazione periodica dell’IVA, non risulterà comunque condizionata dai nuovi termini di emissione delle fatture. Conseguentemente, anche nell’ipotesi in cui la fattura sia emessa entro dieci giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, quest’ultima continuerà a rappresentare il momento di riferimento ai fini dell’esigibilità del tributo (fatte salve, si intende, le ipotesi derogatorie, come quella relativa alla c.d. “IVA per cassa”).
Strettamente correlata alla novità appena descritta è la disposizione, contenuta nel novellato art. 21 del DPR 633/72, che prevede l’obbligo di indicare la data di effettuazione dell’operazione, qualora risulti differente rispetto a quella di emissione. A questo proposito occorre, tuttavia, sottolineare come le specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 89757/2018 non siano ancora state modificate per consentire di inserire all’interno del file fattura due differenti date. In assenza di tale implementazione, potrebbero continuare a ritenersi valide le indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria, pur se riferite alle fatture “immediate” da emettere sino al 1° luglio 2019; in occasione del Videoforum organizzato dal CNDCEC il 15 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha, infatti, precisato che deve intendersi data di effettuazione dell’operazione quella contenuta nel file XML, dovendo, conseguentemente, ritenersi data di emissione quella in cui la fattura viene trasmessa.
Per le operazioni effettuate dal secondo semestre cesserà, inoltre, di avere effetto la disposizione che consente la disapplicazione della sanzione prevista nel caso in cui la fattura venga emessa in formato elettronico oltre il termine previsto dal citato art. 21, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica. Resterà unicamente applicabile, sino al 30 settembre, per i soggetti passivi “mensili”, la riduzione dell’80% della sanzione prevista laddove il documento venga emesso oltre il termine di cui all’art. 21 del DPR 633/72, ma entro la data di effettuazione della liquidazione IVA periodica del mese successivo.
Quanto alle novità degli ultimi giorni, occorre sottolineare che non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e, quindi, non risulta ancora in vigore, il decreto che ha incrementato la soglia per l’emissione delle fatture “semplificate” (portata da 100 a 400 euro). Anche in questo caso sarà necessario un aggiornamento delle specifiche tecniche per modificare la funzione che consente di verificare che l’importo totale della fattura non ecceda il limite previsto dall’art. 21-bis del DPR 633/72.
È stato invece pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2019 il decreto ministeriale che definisce gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri (DM 10 maggio 2019).
Tale decreto, in vigore dal 2 giugno, al fine di garantire un avvio graduale dei nuovi adempimenti di cui all’art. 2 del DLgs. 127/2015, ha stabilito, in particolare, che il nuovo obbligo non si applica alle operazioni già esonerate dall’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’art. 2 del DPR 696/96, del DM 13 febbraio 2015 o del DM 27 ottobre 2015 (si veda “Firmato il primo decreto per gli esoneri dai corrispettivi telematici” del 17 maggio 2019).
In mancanza di tali esoneri, i commercianti al minuto con volume d’affari superiore a 400.000 euro attualmente dispensati dalla certificazione fiscale sarebbero stati obbligati ad adeguarsi alla nuova disciplina già a partire dal 1° luglio 2019. Si tratta, tuttavia, di esoneri a carattere temporaneo, che verranno meno a partire dalle date stabilite con successivi decreti ministeriali.
Ancor più limitata nel tempo è l’esclusione prevista per altre tipologie di operazioni, come quelle effettuate in via marginale rispetto ad altre operazioni esonerate o soggette a fatturazione. In base al decreto, infatti, le operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 i cui ricavi o compensi non superano l’1% del volume d’affari 2018 sono escluse dall’obbligo fino al 31 dicembre 2019. Tale previsione consente di rinviare al 1° gennaio 2020 l’applicazione del nuovo regime per i soggetti che, pur avendo realizzato un volume d’affari complessivo superiore a 400.000 euro nel 2018, effettuano in larghissima parte operazioni diverse da quelle soggette alla trasmissione dei corrispettivi.