Confermata la periodicità mensile per l’esterometro e i termini trimestrali per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA
L’auspicata semplificazione fiscale tarda ad arrivare e anche quest’anno il periodo delle scadenze fiscali si presenta quanto mai articolato e complesso.
Il 31 maggio 2019, per i soggetti passivi IVA – salvo le specifiche ipotesi di esonero previste dalla legge – rappresenta il termine entro il quale:
– presentare il c.d. “esterometro”, relativo al mese di aprile 2019;
– effettuare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche per il primo trimestre 2019.
L’esterometro mantiene, infatti, la periodicità mensile stabilita dall’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015. Si rammenta che il DPCM 27 febbraio 2019 ha modificato esclusivamente i termini di presentazione dell’esterometro riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2019, posticipandoli al 30 aprile 2019 (in coincidenza con il termine per la comunicazione riferita a marzo 2019).
Ritorna, dunque, operativa la cadenza mensile dell’adempimento, a partire dalla comunicazione relativa ad aprile 2019: entro il 31 maggio 2019 sono trasmessi i dati riferiti ad aprile 2019, entro il 1° luglio 2019 i dati riferiti a maggio 2019 (essendo il 30 giugno 2019 una domenica), e così via.
Con l’avvento dell’anno di imposta 2019, è stato soppresso il c.d. “spesometro” (comunicazione dei dati delle fatture ex art. 21 del DL 78/2010), ma sono rimasti invariati i termini delle altre comunicazioni periodiche.
Rimangono, quindi, in vigore gli adempimenti INTRASTAT che, per i soggetti tenuti all’invio con cadenza trimestrale, devono essere effettuati rispettivamente entro il 25 luglio 2019 per il secondo trimestre ed entro il 25 ottobre per il terzo trimestre 2019.
Inoltre, sono vigenti gli obblighi di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL 78/2010), da effettuare trimestralmente nei termini ordinari. La comunicazione per il secondo trimestre 2019 è quindi dovuta entro il 16 settembre 2019, quella per il terzo trimestre 2019 entro il 2 dicembre 2019 (il 30 novembre è un sabato), mentre quella per il quarto trimestre 2019 dovrà essere effettuata entro il 2 marzo 2020 (l’ultimo giorno del mese di febbraio 2020 è un sabato).
Per quanto riguarda i versamenti d’imposta, il primo appuntamento è per lunedì 17 giugno 2019 (il giorno 16 cade di domenica), con il versamento della prima rata dell’IMU e della TASI dovuta per il 2019; per il versamento del saldo relativo al 2019 la scadenza sarà il prossimo 16 dicembre.
In relazione ai versamenti dovuti in base ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019 (IRPEF, IRES, IRAP, ecc.), per la generalità dei contribuenti (persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti IRES “solari” che approvano il bilancio o rendiconto entro il 31 maggio 2019), i termini di versamento del saldo 2018 e dell’eventuale primo acconto 2019 scadono:
– il 1° luglio (in quanto il 30 giugno cade di domenica), senza la maggiorazione dello 0,4%;
– oppure il 31 luglio (trentesimo giorno successivo al 1° luglio), con la maggiorazione dello 0,4%.
In caso di opzione per il versamento rateale, per i contribuenti titolari di partita IVA le rate successive alla prima scadono il giorno 16 di ogni mese:
– compreso il 16 luglio, per chi versa entro il 1° luglio;
– salvo il differimento al 20 agosto per il periodo feriale.
Per i contribuenti non titolari di partita IVA, le rate successive alla prima scadono invece alla fine di ogni mese. Entro il 31 luglio, occorre quindi corrispondere la seconda rata:
– da parte di chi versa la prima rata entro il 1° luglio;
– secondo l’Agenzia delle Entrate, anche da parte di chi versa la prima rata entro il 31 luglio stesso.
Per il versamento del secondo o unico acconto, appuntamento alla cassa entro il 2 dicembre (il 30 novembre è sabato), senza possibilità di rateizzazione.
Anche il saldo IVA, il cui termine ordinario di versamento è stato il 18 marzo 2019, può essere corrisposto entro il 1° luglio 2019 con la maggiorazione dello 0,4%, a titolo di interessi, per ciascun mese o frazione di mese che intercorre dal 18 marzo alla data del versamento. Inoltre, è possibile differire il versamento al 31 luglio 2019 con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% sull’importo del saldo IVA aumentato degli interessi di cui sopra. In entrambi i casi è ammessa la rateazione delle somme dovute, con le suddette modalità previste per i titolari di partita IVA.
Per quanto concerne l’IVA, resta fermo – per l’anno di imposta 2019 – anche il termine per il versamento dell’acconto entro il 27 dicembre 2019.
In relazione agli adempimenti dichiarativi, la presentazione telematica dei modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, da parte dei soggetti “solari”, è attualmente prevista al prossimo 30 settembre, in quanto non è più applicabile la proroga al 31 ottobre collegata allo “spesometro” (art. 1 comma 932 della L. 205/2017). Tuttavia, in base agli emendamenti che potrebbero essere approvati in sede di conversione del “DL crescita”, il termine verrebbe differito, a regime, al 30 novembre.
La scadenza del 31 ottobre è invece già applicabile, a regime, in relazione alla trasmissione telematica:
– dei modelli 770/2019;
– delle Certificazioni Uniche 2019 non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate (es. redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi esenti).
Termine | Adempimento |
31 maggio 2019 | Esterometro aprile 2019 |
31 maggio 2019 | Comunicazione liquidazioni IVA I trimestre 2019 |
17 giugno 2019 (il 16 giugno è domenica) |
Versamento prima rata IMU/TASI 2019 |
1° luglio 2019 (il 30 giugno è domenica) |
Versamenti saldo 2018 e primo acconto 2019 imposte dirette e IRAP, senza la maggiorazione dello 0,4% |
1° luglio 2019 (il 30 giugno è domenica) |
Versamento saldo IVA 2018 differito |
1° luglio 2019 (il 30 giugno è domenica) |
Esterometro maggio 2019 |
25 luglio 2019 | INTRASTAT II trimestre 2019 |
31 luglio 2019 | Versamenti saldo 2018 e primo acconto 2019 imposte dirette e IRAP, con la maggiorazione dello 0,4% |
31 luglio 2019 | Versamento saldo IVA 2018 differito, con ulteriore maggiorazione dello 0,4% |
31 luglio 2019 | Rimborsi IVA II trimestre 2019 |
31 luglio 2019 | Esterometro giugno 2019 |
2 settembre 2019 (il 31 agosto è sabato) |
Esterometro luglio 2019 |
16 settembre 2019 | Comunicazione liquidazioni IVA II trimestre 2019 |
30 settembre 2019 (possibile proroga al 2 dicembre 2019) | Presentazione telematica modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019 |
30 settembre 2019 | Esterometro agosto 2019 |
25 ottobre 2019 | INTRASTAT III trimestre 2019 |
31 ottobre 2019 | Presentazione telematica modelli 770/2019 |
31 ottobre 2019 | Presentazione telematica Certificazioni Uniche 2019 non rilevanti per la precompilata |
31 ottobre 2019 | Rimborsi IVA III trimestre 2019 |
31 ottobre 2019 | Esterometro settembre 2019 |
2 dicembre 2019 (il 30 novembre è sabato) |
Versamento secondo o unico acconto 2019 imposte dirette e IRAP |
2 dicembre 2019 (il 30 novembre è sabato) |
Esterometro ottobre 2019 |
2 dicembre 2019 (il 30 novembre è sabato) |
Comunicazione liquidazioni IVA III trimestre 2019 |
16 dicembre 2019 | Versamento saldo IMU/TASI 2019 |
27 dicembre 2019 | Versamento acconto IVA 2019 |
31 dicembre 2019 | Esterometro novembre 2019 |