La tutela opera a favore dei soci che svolgono un’attività lavorativa in favore della società con carattere di abitualità, professionalità e sistematicità
L’assicurazione INAIL del socio amministratore unico in una ditta non artigiana è da sempre un argomento dibattuto. In tempi più lontani gli ispettori dell’Istituto generalmente non assicuravano il soggetto in quanto l’orientamento era volto all’esclusione dalla tutela sulla base della considerazione che chi aveva pieni poteri di amministrazione ed era unico socio di una società era assimilabile all’imprenditore e quindi, come tale, assicurabile solo se artigiano.
In realtà la norma di riferimento è l’art. 4, comma 1, n. 7 del DPR 1124/1965: esso include, nell’ambito delle persone assicurate, “i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2” del medesimo articolo (ossia di sovraintendenza al lavoro altrui).
Pertanto, i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società sono soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali se, nell’esercizio delle attività di cui all’art. 1 del DPR 1124/1965, operino in via abituale con rapporto di dipendenza – almeno funzionale – dalla società datrice di lavoro.
Il problema è capire dunque cosa si intenda per “dipendenza funzionale”. Da ormai parecchi anni l’orientamento dell’Istituto è volto a ritenere che il rapporto di “dipendenza funzionale” non richieda che tra i soci esercenti attività manuale in favore della società e la società medesima intercorra un rapporto di subordinazione vera e propria, ma vuole indicare lo svolgimento di un’attività materiale, diretta al conseguimento dello scopo sociale, inserita all’interno dell’organizzazione sociale e con gli strumenti da questa forniti.
In buona sostanza, la scelta di separare la personalità giuridica dalla persona dell’imprenditore fa sì che vi sia assicurabilità ove ovviamente il soggetto presti attività lavorativa: l’Istituto ha più volte precisato negli ultimi anni che non rileva l’osservazione che l’amministratore unico, in virtù dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, sarebbe escluso da un rapporto di dipendenza funzionale e dunque dall’obbligo assicurativo INAIL.
La tutela opera a favore dei soci che svolgono un’attività lavorativa in favore della società con carattere di abitualità, professionalità e sistematicità (e quindi non meramente occasionale), perché ciò che rileva è la scelta fatta dai soci di costituire un vincolo associativo per l’esercizio dell’attività non assumendone individualmente e direttamente la gestione a titolo personale.
Fa eccezione il socio amministratore unico che svolga solo mansioni di sovrintendenza senza partecipare materialmente al processo produttivo, in quanto in tal caso, ai sensi della circolare INAIL n. 66/2008, il soggetto è tutelabile solo se venga accertata la sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato con la compagine sociale.
Per completare il discorso, va precisato che il soggetto amministratore delegato al quale il consiglio di amministrazione abbia conferito tutti i poteri di gestione (e il cui ruolo tende a coincidere con quello dell’imprenditore non essendo soggetto a quest’ultimo nemmeno nella forma attenuata del coordinamento continuativo) non è tutelabile: in questo caso non si tratta però di un socio, ma di un soggetto che è unicamente amministratore e che, come tale, se ha pieni poteri, non è considerabile a fini INAIL rientrante nell’area della parasubordinazione.
Da ultimo va segnalato che per il soggetto che sia socio e amministratore l’imponibile da utilizzare in sede di autoliquidazione è quello relativo all’imponibile da socio poiché l’attività di amministratore è assorbita in quella di socio (cfr. circolare INAIL n. 32/2000).
Si tratta di un’annotazione importante perché talora erroneamente viene denunciato l’imponibile da amministratore e quindi spesso il massimale di rendita, qualora i compensi percepiti superino detto importo. Si tratta di un errore e va precisato che nel pagamento delle prestazioni il soggetto verrà comunque indennizzato come socio: quindi, in assenza di decreti provinciali in materia, l’imponibile sarà pari alla retribuzione di ragguaglio, ovvero al minimale di rendita, indipendentemente dal fatto che abbia percepito utili o meno.