Per la convocazione può bastare la ricezione dell’avviso cinque giorni prima dell’assemblea
A fronte della legittima richiesta di convocazione dei soci ex art. 2367 c.c., in caso di inerzia dell’organo amministrativo ciascun sindaco può procedere all’adempimento. L’avviso di convocazione, inoltre, è valido anche se “ricevuto” cinque giorni prima della data dell’assemblea.
A precisarlo è il Tribunale di Catanzaro, nella sentenza n. 2031/2018.
Si ricorda, innanzitutto, come l’azione di annullamento delle delibere di una spa (nonché, come nella specie, di una cooperativa cui si applichino le disposizioni dettate per le spa) sia disciplinata dall’art. 2377 c.c. e presupponga, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di socio dell’attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, tranne nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità egli contesta (cfr. Cass. nn. 22784/2014 e 21889/2013).
Ad ogni modo, non sussiste alcun vizio di convocazione quando, in presenza di legittima richiesta dei soci ex art. 2367 c.c., e dell’inerzia dell’organo amministrativo, a provvedere sia il presidente del Collegio sindacale e non l’organo di controllo nella sua intera composizione, riconoscendo la previsione normativa citata il potere di convocazione dell’assemblea anche ai sindaci uti singuli e non necessariamente all’organo collegiale.
Questa ricostruzione, peraltro, confligge con la soluzione che appare prevalente in dottrina e che è fatta propria anche dalle Norme di comportamento del Collegio sindacale predisposte dal CNDCEC. La norma 9.1, dedicata alle attività del Collegio sindacale in caso di omissione (o di inerzia) degli amministratori, infatti, precisa che in tali ipotesi i sindaci sono chiamati a convocare l’assemblea secondo quanto indicato dalla norma 5.7; e in tale norma è stabilito che il potere di convocazione dell’assemblea dei soci è attribuito ai sindaci collegialmente, sia come obbligo proprio, qualora siano ravvisati fatti censurabili di rilevante gravità per i quali vi sia urgente necessità di provvedere (ex art. 2406 comma 2 c.c.), che come potere sostitutivo, nei casi di inadempimento dell’organo amministrativo (ex artt. 2367 e 2406 comma 1 c.c.), occorrendo, quindi, una previa delibera in tal senso.
Nel caso di specie, inoltre, veniva anche contestato il fatto che la raccomandata A/R recante l’avviso di convocazione dell’assemblea fosse stata ricevuta solo cinque giorni prima dell’adunanza, e non otto, come invece previsto dall’art. 2366 comma 3 c.c.
A tal riguardo, il Tribunale osserva, in primo luogo, come il termine di otto giorni sia teso a garantire la migliore diffusione fra i soci dell’avviso di convocazione e come la comunicazione con raccomandata A/R dell’avviso non escluda l’utilizzo di modalità alternative di convocazione che garantiscano la comunicazione certa della data dell’assemblea (appare desumibile, quindi, una indicazione statutaria che, riprendendo l’art. 2366 comma 3 c.c., consente “la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’assemblea”).
Successivamente, peraltro, si afferma che la contestazione è priva di fondamento non avendo il socio dedotto come il mancato rispetto del termine di otto giorni avesse danneggiato o indebolito la propria posizione in ordine al diritto a una corretta informazione circa lo svolgimento dell’assemblea.
I giudici calabresi, quindi, sembrano aderire alla ricostruzione – accolta dalla minoritaria dottrina e da una parte della giurisprudenza (cfr. Trib. Milano 23 gennaio 2012) – secondo la quale il termine di otto giorni andrebbe riferito, non all’“avvenuto ricevimento”, ma alla dizione “comunicato ai soci”. Di conseguenza, anche nelle spa, come nelle srl, ex art. 2479-bis comma 1 c.c. (ai sensi del quale la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata “spedita” ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza), rileverebbe il principio della “spedizione” e non quello della “ricezione”.
In relazione a tale ultima disciplina, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 14 ottobre 2013 n. 23218, hanno stabilito che, salvo che l’atto costitutivo della srl non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati “spediti” agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente indicato dall’atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, non ha affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito.
Nel pervenire a tale conclusione, tuttavia, le Sezioni Unite hanno sottolineato proprio la diversità della disciplina dettata per le srl rispetto a quella delle spa; diversità che, accogliendo la soluzione interpretativa cui sembra aderire la decisione in commento, sarebbe inevitabilmente neutralizzata.