L’ufficio può rifiutare l’iscrizione se l’oggetto sociale è manifestamente eterogeneo rispetto al tipo normativo

Di Edoardo MORINO

Non sussistono le condizioni per procedere alla cancellazione d’ufficio, ai sensi dell’art. 2191 c.c., dell’iscrizione di una srl nella sezione speciale del Registro delle imprese in qualità di start up innovativa nel caso in cui le previsioni dello statuto della società sul carattere innovativo e sull’alto valore tecnologico dei prodotti e/o servizi offerti non sembrino trovare riscontro nella documentazione allegata alla richiesta di iscrizione nel Registro di una delibera di aumento del capitale sociale.
Formulando tali conclusioni, il Giudice del Registro delle imprese presso il Tribunale di Roma, con provvedimento del 5 aprile 2019, si pronuncia sull’estensione dei poteri di verifica spettanti all’ufficio del Registro delle imprese ai fini dell’iscrizione di una start up nella sezione speciale di cui all’art. 25 comma 8 del DL 179/2012.

I requisiti che deve possedere un’impresa start up innovativa sono elencati all’art. 25 comma 2 del DL 179/2012. Per quanto qui interessa, ai sensi dell’art. 25 comma 2 lett. f) del DL 179/2012, la start up innovativa deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

L’art. 25 comma 12 del DL 179/2012 stabilisce che la start up innovativa è “automaticamente” iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente una serie di specifiche informazioni.

Secondo il Tribunale, tale norma non sembra rimettere alla competenza dell’ufficio del Registro una valutazione circa il merito delle dichiarazioni rese (ad esempio, se i prodotti o i servizi offerti dalla società siano effettivamente caratterizzati dall’innovatività o dall’alto valore tecnologico), ma solo la verifica sulla regolarità formale e sulla completezza della domanda e della documentazione allegata. In altre parole, prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del Registro dovrebbe verificare se:
– la documentazione è stata sottoscritta da un soggetto legittimato;
– la modulistica è stata compilata correttamente;
– sono state rese tutte le dichiarazioni previste.

È questa l’interpretazione condivisa dallo stesso Ministero per lo Sviluppo economico nella nota n. 169135 del 29 settembre 2014, in cui si osserva come l’automatismo sancito dall’art. 25 comma 12 del DL 179/2012 confermi che la procedura di iscrizione, se sono stati rispettati tutti gli adempimenti in cui essa si articola, non implica una valutazione di merito da parte della Camera di Commercio circa le dichiarazioni rese.

Sull’argomento il Tribunale di Roma aderisce all’orientamento espresso dal Tribunale di Torino 10 febbraio 2017 (citato nel provvedimento), secondo cui:
– la verifica di competenza dell’ufficio del Registro delle imprese, ai fini dell’iscrizione della start up, verte innanzi tutto sulla regolarità formale e sulla completezza della domanda e della documentazione allegata;
– l’ufficio del Registro delle imprese non può rifiutare l’iscrizione nella sezione speciale a un’aspirante start up innovativa se non nel caso in cui l’oggetto sociale risulti, in base alla documentazione presentata, “manifestamente eterogeneo” rispetto al tipo normativo e, quindi, ai requisiti indicati dall’art. 25 comma 2 lett. f) del DL 179/2012.

Possono verificarsi casi limite nei quali, a fronte di un totale scostamento del profilo formale (dichiarazione di possesso dei requisiti) da quello sostanziale (mancanza di effettivo possesso dei requisiti desumibile dagli atti), si deve ritenere prevalente quest’ultimo aspetto (cfr. parere del Ministero dello Sviluppo economico n. 80747 del 31 maggio 2015).
Soltanto in questi casi l’ufficio e poi il giudice del Registro delle imprese dovrebbero svolgere una verifica di coerenza fra il tipo normativo start up innovativa e il programma enunciato nello statuto con riferimento all’oggetto sociale; verifica che, tuttavia, trova un limite nella circostanza per cui la normativa vigente non contempla alcuna istruttoria né alcuna valutazione di merito. Tali attività devono ritenersi precluse all’ufficio del Registro, che, quindi, non può valutare elementi come le concrete modalità di esecuzione di un aumento di capitale.

Il Tribunale di Roma precisa, poi, che qualora – come nel caso di specie – sorgano incertezze sul mantenimento dei presupposti che giustificano la qualifica di start up innovativa e sul raggiungimento degli scopi sociali, è opportuno che gli atti siano trasmessi al Ministero dello Sviluppo economico perché questo adotti, se necessario, le proprie determinazioni. L’art. 31 comma 5 del DL 179/2012 attribuisce, infatti, a detto Ministero la facoltà di avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina cui sono soggette le start up.