Le disposizioni riguardano l’autovalutazione del rischio dell’attività dello studio, l’adeguata verifica e la conservazione dei dati e delle informazioni
In considerazione del rilevante impatto organizzativo, non rimane molto tempo agli studi professionali per adeguarsi alle disposizioni contenute nelle Regole tecniche antiriciclaggio, pubblicate dal CNDCEC lo scorso 23 gennaio 2019 e vincolanti decorsi sei mesi dalla pubblicazione.
Nel citato documento viene evidenziato che:
– per consentire agli iscritti l’apprendimento e la corretta applicazione delle regole tecniche, il CNDCEC promuoverà un’attività formativa in modalità e-learning nei prossimi sei mesi; “decorso tale periodo le regole tecniche saranno considerate vincolanti per gli iscritti”;
– per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio in coerenza con le regole tecniche, il CNDCEC emanerà linee guida con valenza meramente esemplificativa.
A sottolineare la valenza giuridica delle regole tecniche degli Ordini è intervenuto anche il Consiglio nazionale del Notariato (Studio n. 1_2018-B), che ha affermato come le regole tecniche e le indicazioni vincolanti, essendo richiamate dalla norma primaria, siano idonee a completare e applicare la stessa legge.
Da quanto premesso emerge che le Regole tecniche dovrebbero essere cogenti dal prossimo 23 luglio e, di conseguenza, sarebbe opportuno che gli studi, in attesa delle linee guida del CNDCEC (che dovrebbero essere pubblicate a breve), comincino ad attrezzarsi per far fronte ai diversi obblighi in esse contenuti, riguardanti, in particolar modo:
– l’autovalutazione del rischio dell’attività dello studio nel suo complesso (Regola tecnica n. 1 e artt. 15 e 16 del DLgs. 231/2007);
– l’adeguata verifica della clientela (Regola tecnica n. 2 e artt. 17–30 del DLgs. 231/2007);
– la conservazione dei dati e delle informazioni (Regola tecnica n. 3 e artt. 31, 32 e 34 del DLgs. 231/2007).
L’autovalutazione del rischio connesso all’attività professionale, descritta nella Regola tecnica n. 1 e propedeutica all’adozione di presidi e procedure adeguati alla natura e alle dimensioni dello studio, prevede i seguenti passaggi:
– individuazione del rischio inerente all’attività dello studio (con l’attribuzione di un punteggio da 1 a 4, a seconda della rilevanza, a fattori quali la tipologia di clientela, l’area geografica di operatività, i canali distributivi e i servizi offerti);
– analisi dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei presidi (c.d. vulnerabilità), con l’attribuzione di un punteggio (sempre da 1 a 4) a fattori quali la formazione, l’organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela, conservazione, segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull’uso del contante;
– calcolo del rischio residuo, mediante una media ponderata del valore attribuito al rischio inerente all’attività (considerato al 40%) e di quello attinente alla vulnerabilità (considerato al 60%).
Specifiche disposizioni sono poi fornite nella Regola tecnica n. 2 con riferimento all’adeguata verifica della clientela che deve comprendere la valutazione (con l’attribuzione di un punteggio da 1 a 4):
– del rischio inerente della prestazione (sulla base dei valori indicati dal CNDCEC in corrispondenza delle diverse prestazioni professionali);
– del rischio specifico connesso al cliente (che deve tener presente elementi quali la natura giuridica, la prevalente attività svolta, il comportamento tenuto al momento del conferimento dell’incarico e l’area geografica di residenza);
– del rischio specifico connesso alla prestazione (sulla base dei livelli di rischio attribuibili ad aspetti quali la tipologia, le modalità di svolgimento, l’ammontare, la frequenza, la ragionevolezza e l’area geografica di destinazione);
– del rischio effettivo, la cui quantificazione avviene mediante una media ponderata dei valori attribuiti al rischio inerente alla prestazione (considerato al 30%) e al rischio specifico connesso al cliente e alla prestazione (considerato al 70%).
In corrispondenza del grado di rischio effettivo così ottenuto, il professionista dovrà tarare le misure di adeguata verifica come segue:
– per i livelli di rischio non significativo dovranno essere seguite le specifiche regole di condotta descritte nelle Regole tecniche;
– per i livelli di rischio poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo dovranno essere adottate misure di adeguata verifica, rispettivamente, semplificate, ordinarie e rafforzate.
Il documento del CNDCEC si chiude con la Regola tecnica n. 3, dedicata alle modalità di conservazione dei dati e delle informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica. A tal proposito, si evidenzia come, pur essendo ritenuto possibile avvalersi di modalità di conservazione cartacea, l’utilizzo di un software possa agevolare sia la conservazione dei dati e delle informazioni relative ai clienti e alla prestazioni che la gestione di tutte le fasi del processo di valutazione del rischio.