Gli intermediari sanano con 200 euro solo la tardiva dichiarazione

Dall’Agenzia delle Entrate l’elenco delle violazioni formali definibili

Di Alfio CISSELLO

L’Agenzia delle Entrate, nella giornata di ieri, 15 maggio 2019, ha pubblicato la tanto attesa circolare n. 11, inerente alla definizione delle violazioni formali disciplinata dall’art. 9 del DL 119/2018.

Come anticipato nel corso del convegno organizzato dal CNDCEC lo scorso 7 maggio, è presente una elencazione delle violazioni che, secondo la tesi delle Entrate, possono o non possono rientrare nella menzionata definizione.

Rammentiamo che questa forma di definizione si profila assai conveniente, in quanto si concretizza pagando solo 200 euro per periodo d’imposta a prescindere dal numero di violazioni commesse. Le somme possono essere pagate in due rate (31 maggio 2019 e 2 marzo 2020), e la regolarizzazione deve avvenire entro il 2 marzo 2020.

Rientrano nella definizione le omesse indicazioni dei costi black list (e, nonostante non affermato espressamente, le varie comunicazioni da assolvere all’interno della dichiarazione, come l’avvenuta presentazione di interpelli, le minusvalenze e così via), le comunicazioni finanziarie di cui all’art. 10 del DLgs. 471/1997, l’omessa, tardiva o inesatta presentazione degli INTRASTAT, le dichiarazioni di inizio, cessazione e variazione attività nonché le irregolarità nel reverse charge, sempre che l’imposta sia stata assolta ancorché indebitamente e non si sia verificato un omesso versamento.

Lo stesso dicasi per le dichiarazioni inesatte, inclusa la fattispecie in cui la dichiarazione, anziché in via telematica, è stata presentata per Posta, così come per le violazioni sulla competenza fiscale solo quando non c’è stato danno per l’Erario, e per questa ragione punite in misura fissa.

Del pari, è sanabile l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto soggetto a cedolare, ma non la mancata opzione per la cedolare, ipotesi in cui, al pari dell’opzione per il consolidato, opera la remissione in bonis (invero, su questo punto i dubbi sono molti: considerato che la norma ha una formula ampia, comprendendo “irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale”, vi sarebbe spazio per la tesi contraria).

Vi è un evidente dietrofront rispetto a quanto era stato anticipato nel convegno del 7 maggio: non si sana l’omessa regolarizzazione del cessionario, ritenuta violazione sostanziale. Sembra che, in detta ipotesi, la circolare vada contro il provvedimento 15 marzo 2019 n. 62274, laddove, al punto 1.2, si afferma: “più in generale, nella regolarizzazione rientrano comunque le violazioni formali a cui si applicano, anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i tributi di cui al periodo precedente”.

Poco convincenti si profilano i chiarimenti sulle violazioni commesse dagli intermediari abilitati.
Da un lato, si escludono le violazioni connesse al rilascio infedele del visto di conformità, e su ciò si può concordare visti gli effetti che il visto causa, specie sulle compensazioni.

Per la sanzione dell’art. 7-bis del DLgs. 241/1997, per le Entrate la violazione è sanabile solo se si tratta di tardiva trasmissione della dichiarazione, non di omessa. Ma, ci si potrebbe chiedere, in primo luogo, cosa si intenda per tardiva: se si fa riferimento all’art. 2 comma 7 del DPR 322/98, le dichiarazioni presentate dopo i 90 giorni sono di diritto omesse, quindi non sarebbero sanabili.

La distinzione, per gli intermediari, tra dichiarazione tardiva ed omessa, a nostro avviso, non ha ragione di esistere, in quanto si tratta di una specifica sanzione non connessa all’evasione, che intende punire il solo intermediario.
Difficilmente una tesi di tal tenore regge, specie in ragione del fatto che la sanzione è la medesima sia per la tardiva che per l’omessa.

Possono essere sanate le violazioni sugli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni, imponibili o anche non imponibili/esenti/escluse, nella misura in cui non ci sia effetto sul tributo oppure, per le seconde, quando non c’è nemmeno stato effetto sulla determinazione del reddito.

Fuori dalla definizione anche l’omessa presentazione del modello F24 a zero, e le violazioni sulle Certificazioni Uniche. In merito a queste ultime, la tesi si dimostra davvero censurabile.
Via libera alla sanatoria, da ultimo, per le comunicazioni delle liquidazioni IVA, solo se l’imposta è stata correttamente assolta.

2019-05-16T06:18:16+00:00Maggio 16th, 2019|News|
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