Con fuoriuscita immediata dal regime di vantaggio per il superamento della soglia di 45.000 euro non opera il regime ordinario per il triennio successivo
Con la risposta a interpello pubblicata ieri, la n. 140, l’Agenzia delle Entrate esamina un caso particolare di passaggio dal regime di vantaggio (DL 98/2011 e L. 244/2007) al regime forfetario (L. 190/2014), ammettendone il transito in corso d’anno qualora si verifichi la fuoriuscita immediata dal primo dei citati regimi per superamento della soglia di 45.000 euro di ricavi e compensi.
La fattispecie oggetto di interpello riguarda un professionista in regime di vantaggio che prevede, per il 2019, di percepire compensi:
– superiori a 45.000 euro (quindi, tali da determinare la fuoriuscita immediata dal regime);
– ma contenuti entro il limite di 65.000 euro.
Viene, quindi, domandato se sia possibile transitare in corso d’anno (2019) dal regime di vantaggio al regime forfetario, procedendo ad adeguare i comportamenti conseguenti “dal momento dell’emissione della fattura che determinerà il superamento della soglia di euro 30.000”.
Si ricorda che, nell’ambito del regime di vantaggio, se in corso d’anno i ricavi o i compensi superano i 45.000 euro (ossia, superano di oltre il 50% il limite di 30.000 euro), la decadenza dal regime è immediata (analoga disposizione non è replicata per il regime forfetario, nel quale la fuoriuscita per superamento del limite di ricavi o compensi o per il verificarsi di una condizione ostativa decorre sempre dall’anno successivo).
In tale ipotesi, secondo l’art. 1 comma 111 della L. 244/2007, deve essere applicato il regime ordinario per i successivi tre anni e, conseguentemente, effettuati tutti gli adempimenti ordinariamente richiesti (es. istituzione dei registri contabili e annotazione delle operazioni con le modalità e nei termini stabiliti a decorrere dal mese in cui è stato superato il limite, addebito dell’IVA in fattura al cessionario o committente).
Inoltre, stando alla medesima disposizione, al superamento della predetta soglia, è dovuta l’IVA relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, determinata mediante scorporo dal corrispettivo indicato in fattura per la frazione d’anno antecedente il superamento del predetto limite, salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisiti relativi al medesimo periodo.
Con la risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate afferma che, sebbene abbiano caratteristiche in parte diverse, si tratta pur sempre di due regimi naturali, applicabili dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle norme di riferimento, salvo opzione per il regime ordinario.
Ne emerge, dunque, una sorta di “continuità/consecutività” che porta ad ammettere il naturale passaggio da un regime all’altro per comportamento concludente, laddove vengano meno i requisiti del regime di vantaggio, ma non anche del regime forfetario.
Conseguentemente, non trova applicazione l’art. 1 comma 111 della L. 244/2007 che obbligava coloro che uscivano con effetto immediato dal regime di vantaggio all’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni. Tale vincolo – viene osservato – era stato dettato prima dell’entrata in vigore del regime forfetario che costituisce il regime naturale per tutti coloro che ne possiedono le caratteristiche.
Sulla base di tali premesse, viene quindi condivisa la soluzione prospetta dal contribuente nell’interpello, precisando che:
– ai fini IVA, è sufficiente che sia indicato nelle fatture il riferimento al regime forfetario e non più quello al regime di vantaggio, prevedendo i due regimi il medesimo trattamento delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi;
– ai fini dell’imposizione diretta, invece, il reddito imponibile per tutto il 2019 sarà determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario, tenuto conto che i regimi presentano regole differenti per la determinazione del reddito imponibile (analitico, l’uno, e forfetario, l’altro).