La comunicazione per il mese di aprile è dovuta entro il 31 maggio assieme ai dati delle liquidazioni periodiche
Il c.d. “esterometro”, introdotto dall’anno di imposta 2019, mantiene la propria periodicità mensile e dovrà essere presentato entro il 31 maggio 2019 per i dati riferiti al mese di aprile 2019.
Con l’approvazione in prima lettura da parte della Camera del disegno di legge contenente disposizioni per la semplificazione fiscale, avvenuta ieri, risulta espunto l’emendamento che aveva originariamente previsto il mutamento della periodicità della comunicazione da mensile a trimestrale.
Si rammenta che il DPCM 27 febbraio 2019 ha modificato esclusivamente i termini di presentazione dell’esterometro riferiti ai mesi di gennaio 2019 e di febbraio 2019, posticipandoli al 30 aprile 2019 (in coincidenza con il termine per la comunicazione riferita al mese di marzo 2019).
Risulta, pertanto, di fatto “ripristinata”, a partire dalla comunicazione relativa ad aprile 2019, la periodicità mensile dell’adempimento: entro il 31 maggio 2019 sono trasmessi i dati riferiti ad aprile 2019, entro il 1° luglio 2019 i dati riferiti a maggio 2019 (essendo il 30 giugno 2019 una domenica), e così via.
La conferma della periodicità mensile della comunicazione, oltretutto, mantiene aperto il problema dell’incongruenza del massimo sanzionatorio applicabile a livello normativo (1.000 euro per ciascun trimestre, ai sensi dell’art. 11 comma 2-quater del DLgs. 471/97) rispetto alla periodicità della comunicazione.
Il menzionato termine del 31 maggio 2019 rappresenta, peraltro, anche la scadenza entro la quale effettuare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (art. 21-bis del DL 78/2010) riferite al primo trimestre 2019.
Sono invece venuti meno dall’anno di imposta 2019 gli obblighi di presentazione, su base trimestrale o semestrale, del c.d. “spesometro” (art. 21 del DL 78/2010).
La comunicazione delle liquidazioni periodiche, come detto confermata per l’anno di imposta 2019, deve essere effettuata da tutti i soggetti passivi IVA, a eccezione di coloro che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale ovvero di coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni medesime.
Sono, quindi, tra gli altri, esclusi i soggetti che hanno aderito al regime forfetario ex L. 190/2014, il cui ambito applicativo è stato esteso per effetto della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018).
Per il primo trimestre dell’anno è, inoltre, possibile che un soggetto passivo non sia tenuto a effettuare la comunicazione avendo registrato – nel trimestre interessato – esclusivamente operazioni in regime di esenzione IVA.
L’esonero dalla comunicazione potrebbe, tuttavia, venire meno, nel corso dell’anno, ai sensi dell’art. 21-bis comma 3 del DL 78/2010, qualora il soggetto passivo effettuasse nei trimestri successivi operazioni imponibili ai fini IVA oppure acquisti con il meccanismo del reverse charge. Si pensi al medico che, sino al 31 marzo 2019, ha emesso fatture in regime di esenzione IVA ma che nel prosieguo dell’anno potrebbe trovarsi a effettuare consulenza (in regime di imponibilità) o ad acquistare beni strumentali da fornitori stabiliti in altro Stato Ue.
La comunicazione non è, altresì, dovuta in assenza di operazioni attive e passive nel trimestre di riferimento. Anche in questo caso, la condizione esonerativa potrebbe venir meno in uno dei trimestri successivi in presenza di operazioni che rilevano ai fini dell’imposta.
Anche in assenza di operazioni rilevanti nel primo trimestre, tuttavia, la comunicazione è dovuta nell’ipotesi in cui il soggetto passivo abbia maturato un credito IVA nell’anno precedente. L’importo relativo al suddetto credito è indicato nel rigo VP9 se si intende “riportare” il credito maturato nel 2018 nelle liquidazioni relative all’anno 2019.
Se, diversamente, il soggetto passivo intende “estromettere” l’intero credito relativo al 2018 dalla contabilità IVA (ad esempio, in ragione del suo utilizzo in compensazione “orizzontale” mediante F24), dovrà indicare – nel mese in cui ciò avviene – tale importo con segno negativo nello stesso rigo VP9 nel quale era stato precedentemente indicato, secondo le modalità descritte dall’Agenzia delle Entrate nelle FAQ del 26 maggio 2017.