Nuove società di partecipazione non finanziaria con regimi particolari per IRAP, interessi passivi, ACE, società di comodo e IVA
La Scheda pubblicata sul numero 5/2019 di Schede di Aggiornamento analizza la nuova nozione di “società di partecipazione non finanziaria” prevista dall’art. 162-bis del TUIR già dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e i suoi principali riflessi fiscali.
La norma, che individua i soggetti definiti nel linguaggio comune “holding industriali”, fornisce parametri oggettivi per l’identificazione di tali soggetti:
– facendo rientrare tra gli stessi i soggetti che esercitano, in via esclusiva o prevalente, l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
– prevedendo che l’esercizio in via prevalente di tale attività sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in società “non finanziarie” e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, risulta superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale.
La Scheda analizza le principali problematiche che si pongono per tali società in tema di bilancio e nella determinazione del fondo imposte alla luce dei contributi dottrinali sin qui emersi (manca, infatti, un documento organico dell’Agenzia delle Entrate che rechi gli orientamenti interpretativi dell’Amministrazione finanziaria sulla materia).
La corretta individuazione della natura delle holding di partecipazione risulta, infatti, particolarmente delicata in quanto:
– da una parte, occorre separare tali soggetti dal novero degli intermediari finanziari (banche, SIM, SGR, holding finanziarie ecc.), in quanto solo per questi ultimi sono previste norme preferenziali, come quelle per la deducibilità degli interessi passivi e delle perdite su crediti, così come penalizzazioni quali l’addizionale IRES del 3,5%, che non coinvolgono invece le società di partecipazione non finanziaria;
– sotto un diverso profilo, occorre distinguere la società di partecipazione non finanziaria dalle “comuni” società industriali e commerciali, in quanto le prime sono talvolta soggette a disposizioni (ad esempio, quelle relative alla determinazione della base imponibile IRAP e alle aliquote dell’imposta stessa) che divergono da quelle applicabili alle seconde.
La Scheda analizza alcune questioni critiche relative al requisito della prevalenza. In primo luogo, si sostiene che, per la verifica del requisito relativamente al 2018, i dati da prendere in considerazione sono quelli del bilancio 2018 medesimo, ancorché la formulazione della norma (che menziona il “bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso”) possa originare alcune incertezze. Vengono in successione esaminati casi particolari come quello delle subholding, delle società neocostituite e delle società di persone, per poi fornire uno schema pratico in cui si evidenziano, per ciascuna delle voci di Stato patrimoniale, gli elementi da prendere, o meno, in considerazione per il test di prevalenza.
Dal punto di vista della normativa “sostanziale” riguardante le società di partecipazione non finanziaria, le tematiche analizzate riguardano l’IRAP, gli interessi passivi, le società di comodo (non operative e in perdita sistematica), la participation exemption, l’ACE, gli indici sintetici di affidabilità fiscale (non approvati per il 2018 per le holding “pure”, ma applicabili a certe condizioni alle holding “miste”) e alcuni profili relativi all’IVA (in primis soggettività passiva e pro rata).
Dal punto di vista, invece, degli adempimenti, ci si sofferma in particolar modo sulle comunicazioni all’Anagrafe tributaria e sulle comunicazioni CRS e FATCA (per queste ultime dando alcuni criteri di massima per valutare se la holding rientra o meno tra i soggetti obbligati).
La questione è di stretta attualità in quanto, per i soggetti che non avevano mai effettuato le comunicazioni all’Anagrafe tributaria in assenza dei previgenti requisiti di legge (tipicamente, le holding miste che avevano proventi non finanziari preponderanti rispetto ai dividendi), ma che ora vi sono tenute, dovendosi solo guardare alla prevalenza delle partecipazioni e dei crediti finanziari rispetto al totale dell’attivo patrimoniale, si tende ad ammettere che il momento generatore dell’obbligo scatta con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 e che esso deve essere adempiuto entro l’ultimo giorno del mese successivo (quindi, entro il 31 maggio 2019, per i bilanci approvati nel mese di aprile).
Completa l’analisi un caso pratico in cui, partendo dagli schemi di bilancio al 31 dicembre 2018 relativi a una holding mista, si analizzano i profili relativi all’IRAP, agli interessi passivi e alle società non operative, con la compilazione dei relativi quadri della dichiarazione, e si indicano gli adempimenti da porre in essere relativamente alle comunicazioni all’Anagrafe tributaria e agli indici sintetici di affidabilità fiscale.