Trovano invece indicazione nel modello le precedenti versioni dell’agevolazione

Di Pamela ALBERTI

La maggiorazione relativa ai super-ammortamenti reintrodotti dall’art. 1 del DL 34/2019 (c.d. DL “crescita”), riguardando gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019, (si veda “Super-ammortamenti per investimenti effettuati dal 1° aprile 2019” del 1° maggio), non impatta sulle dichiarazioni modello REDDITI 2019. In tali dichiarazioni, al rigo RF55, devono, invece, essere indicate le maggiorazioni relative alle precedenti versioni dell’agevolazione, con codici distinti.

Si ricorda che i super-ammortamenti si sostanziano in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi ai fini dell’IRES e dell’IRPEF (non IRAP). Per l’individuazione del momento di effettuazione degli investimenti – per valutare se gli investimenti rientrano nel periodo agevolato (e a quale norma fanno riferimento) – rilevano le regole di cui all’art. 109 del TUIR; ai fini della fruizione del beneficio rileva però l’entrata in funzione del bene (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 4/2017, § 5.4).

Nel quadro RF del modello REDDITI 2019, al rigo RF55, secondo le istruzioni deve essere indicata con il codice 50 la maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e in beni di cui all’art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 (art. 1 commi 91 e 92 della L. n. 208/2015), nonché la maggiorazione del 40% relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 comma 1 lett. b) e b-bis) del TUIR, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (art. 1 comma 8 della L. 232/2016).

Pertanto, nel rigo RF55, con il codice 50 dovrà essere indicata sia la maggiorazione del 40% relativa agli investimenti effettuati nel 2015 e 2016 per effetto dell’art. 1 comma 91 della L. 208/2015, sia quella relativa agli investimenti 2017 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2018 a determinate condizioni) per effetto dell’art. 1 comma 8 della L. 232/2016.

Con riferimento agli investimenti 2017, occorre tener presente che il super-ammortamento si applica soltanto con riferimento ai veicoli di cui all’art. 164 comma 1 lett. a) del TUIR, vale a dire quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa (es. auto delle imprese di noleggio) o adibiti ad uso pubblico (es. taxi); sono, infatti, espressamente esclusi i veicoli di cui all’art. 164 comma 1 lett. b) e b-bis) del TUIR, cioè i veicoli aziendali diversi da quelli esclusivamente strumentali, di professionisti, di agenti e rappresentanti e in uso promiscuo ai dipendenti (si veda “Super-ammortamenti 2017 limitati ai veicoli esclusivamente strumentali” del 27 ottobre 2016).

Deve invece essere indicato, nel rigo RF55, con il codice 57 il maggior valore (30%) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 comma 1 del TUIR) effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019 a determinate condizioni (art. 1 comma 29 della L. 205/2017).

L’art. 1 comma 29 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha infatti prorogato i super-ammortamenti per il 2018, introducendo però una riduzione della misura della maggiorazione, fissata in misura pari al 30% (in luogo del precedente 40%) ed escludendo tutti i veicoli di cui all’art. 164 del TUIR. L’agevolazione continua invece a spettare per i mezzi di trasporto diversi da quelli contemplati nel comma 1 dell’art. 164 del TUIR e previsti dall’art. 54 comma 1 del DLgs. 285/92 (Codice della strada), quali autobus e autocarri (cfr. risposte Ministero dell’Economia e delle finanze del 22 febbraio 2018).