Debutta il c.d. «bonus verde» sia per le aree private che per le parti comuni condominiali, che permette di fruire della detrazione IRPEF del 36%

Di Arianna ZENI

Fra le principali novità del modello REDDITI PF 2019, molte riguardano gli oneri detraibili e deducibili ai fini dell’IRPEF che devono essere indicati nel quadro RP.

Le differenze rispetto allo scorso anno riguardano:
– i contributi associativi alle società di mutuo soccorso (art. 83 comma 5 del DLgs. 117/2017);
– le spese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico (art. 15 comma 1 lett. i-decies) del TUIR);
– i premi assicurativi aventi come oggetto il rischio di eventi calamitosi relativamente a unità immobiliari a uso abitativo (art. 15 comma 1 lett. f-bis) del TUIR);
– le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici (art. 15 comma 1 lett. e-ter) del TUIR);
– le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, OdV e APS;
– i premi e i contributi versati alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici (da indicare nel rigo RP27);
– le spese per la “sistemazione a verde” delle unità immobiliari (commi 12-15 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2017 n. 205);
– le spese per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici;
– le spese per gli interventi antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali (art. 14 comma 2-quater.1 del DL 63/2013).

Anche per l’anno 2018, infine, è possibile fruire della detrazione IRPEF del 19% per:
– le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali;
– le spese per i canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede” residenti in zone montane o disagiate che distano almeno 50 Km dall’Università (art. 15 comma 1 lett. i-sexies.01) del TUIR).

Rispetto allo scorso anno, inoltre, non è più possibile beneficiare della detrazione del 19% per le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale (APS), iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge in quanto la lett. i-quater) dell’art. 15 comma 1 del TUIR è stata abrogata dall’art. 102 comma 1 lett. f) del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Tuttavia, diventa applicabile il regime transitorio di cui agli artt. 83 e 104 comma 1 del DLgs. 117/2017, che prevede un nuovo regime di deducibilità dal reddito o di detrazione d’imposta. Tale regime transitorio è applicabile anche in relazione alle ONLUS e alle organizzazioni di volontariato (OdV).

Più precisamente, con riguardo alla detrazione IRPEF spettante nella misura del 19% le novità riguardano:
– i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso con limite innalzato a 1.300 euro che devono essere indicati nei righi da RP8 a RP13, codice 22;
– le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale che devono essere indicate nei righi da RP8 a RP13, codice 40;
– i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 e relative a unità immobiliari ad uso abitativo da indicare nei righi da RP8 a RP13, codice 43;
– le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) che devono essere inserite nei righi da RP8 a RP13, codice 44.

In relazione alle erogazioni liberali, invece, devono essere compilati i righi da RP8 a RP13:
– codice 71, nel caso di erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle ONLUS e delle APS che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF del 30%;
– codice 76, per le erogazioni liberali a favore delle OdV per le quali spetta la detrazione IRPEF del 35%.

Con riguardo alle spese per il c.d. “bonus verde” che permettono di fruire della detrazione IRPEF del 36%, invece, devono essere compilati:
– i righi da RP41 a RP47 – codice 12 in colonna 2, se le spese di “sistemazione a verde” riguardano le aree private;
– i righi da RP41 a RP47 – codice 13 in colonna 2, se le spese di “sistemazione a verde” riguardano parti comuni condominiali.

In relazione ai lavori antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali, invece, devono essere compilati:
– i righi da RP61 a RP64 – codice 10 in colonna 1, se le spese per gli interventi antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali se gli interventi determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione dell’80%);
– i righi da RP61 a RP64 – codice 11 in colonna 1, se le spese per gli interventi antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori (detrazione dell’85%).

Si ricorda, infine, che in relazione agli interventi di recupero edilizio, agli interventi antisismici e al c.d. “bonus mobili” ultimati a decorrere dal 1° gennaio 2018, dai quali deriva un risparmio energetico, deve essere trasmessa telematicamente un’apposita comunicazione all’ENEA (art. 16 comma 2-bis del DL 63/2013). Al riguardo, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019 n. 46 ha precisato che l’omessa trasmissione all’ENEA di tale comunicazione non determina la perdita del diritto a beneficiare della detrazione fiscale.